Conto giudiziale irregolare per omissione delle partecipazioni dell’ente (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 49 del 11.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto il controllo del giudice contabile non si esaurisce nella verifica documentale, ma è finalizzato ad accertare la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati alla gestione dell’agente. I titoli partecipativi costituiscono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924 e l’agente è tenuto a rendere conto non solo della loro materiale disponibilità, ma della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale. Il conto giudiziale deve riflettere la situazione reale dei titoli, le loro variazioni e la completezza delle partecipazioni detenute dall’ente, non potendosi limitare a indicazioni meramente formali o nominalistiche. L’omessa indicazione di partecipazioni sussistenti nel corso dell’esercizio rende il conto irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, del codice di giustizia contabile.
Il Fatto
Con relazione del Magistrato istruttore il conto giudiziale reso dall’agente contabile, quale consegnatario dei titoli azionari e delle partecipazioni di un Comune per l’esercizio 2023, veniva sottoposto al giudizio della Sezione.
L’istruttoria aveva evidenziato l’omessa indicazione nel conto di alcuni organismi partecipati. L’agente contabile, con memoria, precisava che il conto presentato non esponeva le partecipazioni detenute in organismi diversi dalle società di capitali e si rimetteva alle valutazioni della Corte. La causa, discussa all’udienza pubblica, veniva trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce preliminarmente la funzione tipica del giudizio di conto, delineata dagli artt. 139 ss. del codice della giustizia contabile. Tale giudizio non si esaurisce nella mera verifica documentale, ma è diretto ad accertare la veridicità, completezza e attendibilità della rappresentazione contabile dei beni affidati alla gestione dell’agente. Il principio assume rilievo particolare quando oggetto del conto siano partecipazioni societarie e consortili, beni mobili il cui valore e la cui incidenza sul patrimonio dell’ente possono subire variazioni significative nel corso dell’esercizio.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui i titoli partecipativi sono beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), del R.D. n. 827/1924 e l’agente deve rendere conto della corretta rappresentazione della loro consistenza economico-patrimoniale. Il conto deve riflettere la situazione reale dei titoli, le variazioni della loro consistenza e la completezza delle partecipazioni detenute dall’ente, non potendosi limitare a indicazioni formali o nominalistiche, in coerenza con l’orientamento della Sez. giur. Toscana n. 127/2020 e con i più recenti indirizzi della stessa Sezione.
Nel caso concreto, dall’attività istruttoria emerge l’omessa indicazione di alcune partecipazioni dalle quali discendevano, per l’ente, diritti di natura amministrativa e patrimoniale. In particolare, non risulta indicata la partecipazione a una società consortile, la cui adesione comporta diritti di rappresentanza e di partecipazione agli organi sociali, oltre all’assunzione di obblighi finanziari proporzionati alle quote detenute. Parimenti, non risulta indicata la partecipazione a un consorzio di bacino, ente pubblico istituito ai sensi della legge regionale del Veneto 27 aprile 2012, n. 17, al quale sono state trasferite le competenze già attribuite all’autorità d’ambito soppressa.
Tali omissioni incidono sulla completezza e sull’attendibilità del conto, poiché la rappresentazione delle partecipazioni risulta parziale e distonica rispetto alla reale situazione giuridica e patrimoniale dell’ente. Il Collegio rileva che l’esame è stato condotto sulla base di dati pubblicamente disponibili, in mancanza di una rappresentazione completa nel conto, restando demandata all’ente la valutazione circa l’eventuale esistenza e la corretta qualificazione di ulteriori partecipazioni.
In conclusione, la parziale rappresentazione delle partecipazioni compromette la completezza e l’attendibilità della rappresentazione contabile della gestione. Il conto giudiziale deve pertanto essere dichiarato irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 3, del codice di giustizia contabile. La declaratoria di irregolarità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera il Collegio dal provvedere sulle spese di giudizio.
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Nota della Redazione
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