Controllo gestione PNRR: referto positivo ma quadro procedurale incoerente (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 77 del 07.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel controllo sulla gestione dei progetti finanziati dal PNRR, esercitato ai sensi dell’art. 7, comma 7, del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 e dell’art. 3, comma 4, della legge n. 20/1994, la Sezione regionale valuta economicità, efficienza ed efficacia dell’acquisizione e dell’impiego delle risorse, con riguardo al raggiungimento degli obiettivi intermedi e alla progressione dei procedimenti amministrativi. Il perimetro va limitato ai soli CUP rispetto ai quali l’ente locale sia beneficiario diretto dei fondi e soggetto attuatore, restando esclusi gli interventi definanziati e quelli in cui l’Ente operi come attuatore esterno. Il giudizio complessivo positivo non esime la Sezione dal rilevare le criticità del sistema di monitoraggio interno, poiché la coerenza e la tracciabilità dei dati procedurali costituiscono esse stesse oggetto del controllo.
Il Fatto
Il Comune di Treviso, capoluogo di provincia, è destinatario di finanziamenti PNRR in qualità di soggetto attuatore diretto. La Sezione regionale di controllo per il Veneto ha avviato l’indagine con nota istruttoria del 2 luglio 2024, integrata il 25 luglio successivo, chiedendo l’elenco dei progetti gestiti, lo stato di avanzamento procedurale e finanziario, l’assetto di governance e l’impiego di personale.
Dopo successive rettifiche e un’ulteriore integrazione istruttoria del 14 gennaio 2025, riscontrata dall’Ente a febbraio, la Sezione ha esaminato la posizione del Comune e approvato la relazione sulla gestione.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro di indagine, ancorandolo all’art. 7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, che richiama i soli fondi PNRR e non gli altri piani di finanziamento. Da qui l’esclusione dei progetti totalmente definanziamenti e rifinanziati con il progetto “piccole opere” ai sensi del d.l. n. 19/2024, del CUP in cui l’Ente è attuatore di secondo livello per conto della Regione, e dei due progetti per i quali il Comune ha rinunciato al finanziamento. Restano nel perimetro 42 interventi, per un valore di euro 89.436.722,81, di cui 63.230.594,76 a valere su fondi RRF.
Sul piano procedurale, tutti i cronoprogrammi risultano dichiarati in linea; il 73,81% dei progetti è in fase di “messa a terra”, tra esecuzione, collaudo e conclusione. La Sezione si limita a riportare i dati come trasmessi, rilevando però che gli stessi provengono direttamente dall’Ente e che il perimetro incorpora alcuni interventi lump sum.
Sul versante finanziario, l’incidenza degli accertamenti in quota PNRR sul finanziamento è pari al 20,80% per la M1, al 15,84% per la M2, al 23,07% per la M4 e al 12,52% per la M5. Quanto ai pagamenti sugli accertamenti, si passa dal 78,93% della M1 al 25,39% della M4 e al 29,62% della M5. La Sezione legge questi dati in correlazione con lo stato di avanzamento e ritiene che il maggiore ricorso alle anticipazioni ex art. 9, commi 6 e 7, del d.l. n. 152/2021 trovi giustificazione nella minore capacità dell’Ente di impiegare anticipazioni proprie.
Quanto alla governance, il Comune ha istituito un Gruppo di lavoro intersettoriale e un Comitato Tecnico Operativo, cui sono attribuite funzioni di controllo successivo di regolarità amministrativa ex art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000. La Sezione sottolinea l’opportunità che il Comitato monitori la tempestiva alimentazione del sistema ReGiS e che gli strumenti informatici consentano il pieno controllo anche dei progetti in cui l’Ente sia solo beneficiario. Quanto al personale, l’Ente ha beneficiato del supporto di quattro esperti messi a disposizione dalla Regione nell’ambito della misura M1C1-2.2, senza effettuare assunzioni a tempo determinato a valere sui fondi PNRR.
Il giudizio conclusivo è positivo sull’economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa. La Sezione non può tuttavia esimersi dal sottolineare la difficoltà dell’Ente nel produrre un quadro coerente e puntuale delle fasi procedurali degli interventi alla data del 30 giugno 2024, pur non emergendo criticità sul monitoraggio dello stato di avanzamento e sulla rendicontazione.
Nota della Redazione
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