Ricorso straordinario avverso capo spese decreto ex art 22 legge fallimentare (Cass. civ. Sez. I n. 14306 del 29.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reclamo ex art. 22 l. fall., il ricorso straordinario per cassazione avverso il capo sulle spese, per essere ammissibile ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., deve riguardare esclusivamente e direttamente la relativa statuizione, e non le ragioni di merito che la sorreggono. Diversamente, l’impugnazione verrebbe surrettiziamente utilizzata per aggredire il merito del decreto di rigetto del reclamo, superando in modo surrettizio il difetto dei requisiti di decisorietà e definitività di tale provvedimento, non essendo il creditore portatore del diritto al fallimento del proprio debitore. Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese non assume la qualità di parte nel giudizio di impugnazione, salvo che la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza o l’abbia respinta, ovvero quando il gravame investa la pronuncia di distrazione in sé considerata. Il potere del giudice di compensare le spese ha natura discrezionale e il sindacato di legittimità è limitato ad accertare la violazione del principio per cui le spese non possono gravare sulla parte totalmente vittoriosa.

Il Fatto

La società creditrice propone istanza di fallimento nei confronti di una società in liquidazione. Il Tribunale rigetta l’istanza per difetto di prova del credito e della conseguente legittimazione. La Corte d’appello, in sede di reclamo, ritiene sussistente la legittimazione attiva della creditrice, ma conferma il rigetto per insussistenza dello stato di insolvenza, escludendo dal passivo il debito verso il socio-liquidatore in quanto finanziamento postergato ex art. 2467 c.c..

La creditrice ricorre per cassazione deducendo tre motivi: la violazione dei criteri contabili sulla rinuncia del socio al credito; l’errata interpretazione della dichiarazione del socio; la mancata compensazione delle spese nonostante la riforma del capo sulla legittimazione attiva. La controricorrente eccepisce l’improcedibilità per difetto di legittimazione passiva della ricorrente e l’inammissibilità per mancata notifica ai difensori antistatari.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto le eccezioni preliminari della controricorrente, dichiarandole entrambe infondate. Richiamando la propria giurisprudenza (Cass. 25247/2017), osserva che l’istanza di distrazione delle spese sollecita l’esercizio del potere-dovere del giudice di sostituire il difensore alla parte nella legittimazione a ricevere il pagamento, senza introdurre una nuova domanda.

Ne consegue che l’impugnazione della sentenza non deve essere rivolta anche contro il difensore distrattario, e che questi non assume la qualità di parte e non può considerarsi tecnicamente soccombente per il solo rigetto delle pretese del suo assistito (Cass. 6225/2022). Il difensore può assumere la qualità di parte solo se la sentenza impugnata non abbia pronunciato sull’istanza di distrazione, o l’abbia respinta, o quando il gravame investa la pronuncia di distrazione in sé considerata (Cass. 3290/2022, 27166/2016).

Passando ai motivi, la Corte li dichiara tutti inammissibili. I primi due, pur dichiarando di impugnare il decreto limitatamente al capo sulle spese, contestano in realtà il merito della decisione, anche sotto il profilo delle valutazioni di fatto sulla natura del finanziamento del socio, non sindacabili in sede di legittimità.

La Corte riconosce che la pronuncia sulle spese incide su un diritto soggettivo ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. 7097/2025, 30296/2021). Tuttavia, l’impugnazione del capo sulle spese deve riguardare direttamente la relativa statuizione e non le ragioni che hanno giustificato la valutazione di soccombenza, poiché altrimenti si aggirerebbe il difetto dei requisiti di decisorietà e definitività del decreto reiettivo del reclamo.

Quanto al terzo motivo, la Corte rileva che il potere di compensazione delle spese ha natura discrezionale. Il sindacato di legittimità è limitato ad accertare che non risulti violato il principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa. La Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 19 aprile 2018, che ha esteso la compensazione alle “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, e la Corte cost. n. 157 del 2014 sull’elasticità del potere giudiziale. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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