Responsabilità medica contabile per rachicentesi su paziente anticoagulato (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 103 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile per danno erariale da attività medico-sanitaria, la condotta del sanitario che ometta di sospendere la terapia anticoagulante prima di eseguire una rachicentesi e che ritardi ingiustificatamente l’esame diagnostico decisivo integra colpa grave, con conseguente obbligo di risarcimento del danno corrispondente alla somma liquidata in sede transattiva dall’azienda sanitaria. La responsabilità non è esclusa dalla posizione gerarchicamente subordinata del medico, poiché questi è tenuto ad agire autonomamente quando la gravità della situazione clinica lo imponga. L’elevatezza della colpa, tale da lambire il dolo eventuale, giustifica la piena conferma della quantificazione del danno.

Il Fatto

La Procura regionale ha convenuto in giudizio tre sanitari chiedendo la condanna al risarcimento del danno subito dall’ASL 3 Genovese, che aveva liquidato in via transattiva la somma di € 1.250.000,00 al paziente e € 50.000,00 a ciascuno dei due difensori. Il danno derivava da un intervento di rachicentesi eseguito su un paziente in terapia anticoagulante orale, cui era seguita una paraplegia irreversibile per ischemia midollare.

Uno dei convenuti ha definito il giudizio con rito abbreviato, con separazione della posizione processuale e versamento di € 90.000,00. Il procedimento è proseguito nei confronti degli altri due sanitari, rimasti contumaci, ed è giunto alla decisione di questa Sezione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la regolarità delle notificazioni nei confronti dei convenuti contumaci, ritenendo correttamente instaurato il rapporto processuale. Nel merito ha ritenuto fondata l’azione risarcitoria, ricostruendo l’iter diagnostico come gravemente superficiale.

Il paziente, portatore di valvuloprotesi mitralica e in terapia anticoagulante orale con Coumadin e Clexane, presentava valori di INR incompatibili con qualunque procedura invasiva. La perizia assunta in contraddittorio ha confermato che la rachicentesi, effettuata senza sospendere l’anticoagulazione, costituiva una scelta medica incomprensibile, con esito prevedibile in ragione della liquidità del sangue: l’intervento avrebbe dovuto essere preceduto dalla sospensione dei farmaci per almeno cinque giorni.

La Corte ha inoltre stigmatizzato l’omessa acquisizione del consenso informato, risoltosi in una semplice “chiacchierata in reparto”, e la condotta inerte del reparto di fronte al peggioramento clinico dei giorni successivi. L’RMN, esame decisivo per rilevare l’ematoma, è stata eseguita solo sette giorni dopo l’intervento, per un preteso rischio di incompatibilità magnetica della protesi in realtà insussistente. Tale atteggiamento di medicina difensiva ha determinato un esito irreversibile.

Quanto alla posizione della seconda sanitaria, la Corte ha ravvisato colpa grave nel non avere disposto autonomamente l’esame decisivo, nonostante il sospetto di emorragia interna, a prescindere dal timore reverenziale verso i superiori. La consapevolezza della propria responsabilità è stata desunta, quale ulteriore indizio, dalla mancata costituzione in giudizio dei due sanitari. Il Collegio ha quindi dichiarato accertata la responsabilità amministrativo-contabile e condannato i convenuti al pagamento delle rispettive somme in favore dell’ASL, con rivalutazione monetaria e interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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