Responsabilità della P.A. esclusa per difficoltà interpretative della vicenda (TAR Sicilia n. 482 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità aquiliana della Pubblica Amministrazione per annullamento giurisdizionale del proprio atto presuppone l’accertamento dell’elemento soggettivo della colpa, che va escluso quando la vicenda presenti oggettive difficoltà interpretative. La complessità della questione può desumersi dalla motivazione articolata del giudice d’appello e dalla compensazione delle spese di giudizio disposta per la particolarità della fattispecie. Il danno da lucro cessante non può essere quantificato sul solo fatturato, ma richiede la prova dell’utile netto che l’attività avrebbe conseguito, detratte le imposte; la prova può essere fornita mediante le scritture contabili del periodo immediatamente precedente o successivo all’interruzione. Anche i costi sostenuti per mantenere operativa la struttura non costituiscono danno emergente autonomo, ma spese da detrarre dai ricavi nella determinazione dell’utile d’impresa.
Il Fatto
La ricorrente esercita l’attività di revisione veicoli in forza di originaria concessione risalente al 2001, rinnovata e proseguita a seguito di variazioni dell’assetto societario. Con provvedimento del Servizio Provinciale della Motorizzazione Civile di Catania n. 17960 del 7 settembre 2023, l’Amministrazione ha disposto l’archiviazione dell’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione, con cessazione dei collegamenti sul Portale dell’Automobilista e conseguente blocco dell’attività.
La società ha impugnato il provvedimento; il ricorso è stato respinto in primo grado, ma la decisione è stata riformata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con sentenza che ha annullato l’atto per essersi formato il silenzio-assenso ex art. 20 della legge n. 241/1990 sull’istanza di autorizzazione. La ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo il risarcimento del danno, quantificato in complessivi € 86.192,85, di cui € 2.286,00 per spese di mantenimento, € 54,95 per 1.018 revisioni non effettuate, ulteriori € 7.967,75 per 145 revisioni perse dopo la riattivazione ed € 20.000,00 a titolo di danno all’immagine.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare il profilo della colpa dell’Amministrazione. Il rigetto dell’impugnazione in primo grado non basta, di per sé, a escludere l’elemento soggettivo dell’illecito. I diversi esiti dei giudizi di primo e secondo grado possono però costituire un indice significativo dell’esistenza di oggettive difficoltà interpretative. Nel caso concreto, la complessità della vicenda è dimostrata dalla motivazione articolata resa in appello e dalla circostanza che le spese di quel giudizio sono state compensate per la particolarità della fattispecie.
Da tali elementi il Tribunale deduce che la questione non era di piana e agevole soluzione. Ne consegue l’insussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito aquiliano, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria per questa assorbente ragione.
Il Collegio svolge poi argomenti ulteriori, rilevanti in via subordinata, sul difetto di prova del danno. La ricorrente ha calcolato il lucro cessante sulla base del fatturato. Il danno, osserva il Tribunale, consiste invece nella mancata percezione dell’utile, detratte le imposte, che l’attività avrebbe consentito di realizzare: ogni attività commerciale, indipendentemente dall’entità del fatturato, può essere in attivo o in perdita.
Per provare l’utile presuntivo è sufficiente produrre le scritture contabili relative al periodo immediatamente precedente o successivo a quello di interruzione dell’attività. Si tratta di un adempimento di eccezionale semplicità, che nel caso di specie non è stato assolto. Le stesse considerazioni valgono per ciò che la ricorrente qualifica come danno emergente: i costi per mantenere la linea revisioni durante il blocco non sono autonoma voce di danno, ma spese da detrarre dai ricavi per determinare l’utile d’impresa.
Il ricorso è quindi respinto. Le spese di lite sono compensate, tenuto conto del complessivo svolgimento dell’intera vicenda.
Nota della Redazione
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