Ottemperanza per la carta docente: ordine all’amministrazione e commissario ad acta (TAR Lazio n. 12815 del 13.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sentenza passata in giudicato, con la quale il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ha riconosciuto il diritto del docente alla percezione del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e ha condannato l’amministrazione all’attivazione della carta elettronica, costituisce titolo esecutivo la cui esecuzione può essere richiesta dinanzi al giudice amministrativo con il rito dell’ottemperanza. Sussistono le condizioni dell’azione quando la sentenza sia stata notificata presso la sede reale dell’amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, conv., con modif., dalla legge n. 30/1997. Accertata l’inottemperanza, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di provvedere al pagamento delle somme giudizialmente dovute entro un termine perentorio e, per l’ipotesi di persistente inadempimento, nomina d’ufficio il Commissario ad acta.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Frosinone, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che ne riconosceva il diritto alla percezione del c.d. “bonus carta docente” e condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’immediata attivazione della carta elettronica, con la provvista indicata nel titolo, oltre alle spese di lite.

La sentenza, notificata nelle forme richieste per valere come titolo esecutivo presso la sede reale dell’amministrazione, non aveva trovato esecuzione. Il ricorrente ha quindi adito il TAR Lazio con il rito dell’ottemperanza, lamentando la mancata esecuzione del giudicato e chiedendo la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha accolto il ricorso, verificata la sussistenza delle condizioni dell’azione di ottemperanza. In particolare, ha ritenuto provata l’avvenuta notifica della sentenza presso la sede reale dell’amministrazione e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni tra tale notifica e quella del ricorso introduttivo, in conformità all’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, conv., con modif., dalla legge n. 30/1997.

Nel merito, il Collegio ha osservato che non era controverso tra le parti il mancato adempimento dell’amministrazione, sicché ha ordinato di provvedere all’esecuzione, corrispondendo le somme giudizialmente dovute, entro un termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per l’eventualità di una persistente inottemperanza, il Tribunale ha sin d’ora nominato il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’amministrazione resistente preposto alla direzione generale competente per materia, con facoltà di delega, il quale dovrà completare l’esecuzione nel successivo termine di sessanta giorni, senza diritto a compenso alcuno.

La regolamentazione delle spese ha seguito il criterio della soccombenza, con condanna del Ministero al pagamento in favore del ricorrente della somma liquidata, distratta in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, e comprensiva delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del giudizio, se documentate, secondo il richiamo giurisprudenziale alle pronunce del TAR Lazio, Sez. III-bis, nn. 17516 e 17518 del 2025. La decisione costituisce applicazione del principio per cui il giudice dell’ottemperanza non può sindacare il merito del giudicato ma deve limitarsi a garantirne l’integrale e puntuale esecuzione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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