Diniego di sanatoria edilizia e distanze legali dai confini (TAR Sicilia n. 481 del 16.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego di permesso di costruire in sanatoria è legittimo quando l’intervento, per come riproposto nella nuova istanza, continui a violare le distanze legali dai confini accertate con provvedimento amministrativo divenuto inoppugnabile. Non rileva la qualificazione dell’opera come balcone o loggia, perché ciò che conta è l’aumento volumetrico realizzato sul prospetto. La conformità urbanistico-edilizia deve sussistere sia al momento della realizzazione dell’opera sia al momento della presentazione della domanda, ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001. L’eventuale sanatoria non può prescindere dal rispetto delle distanze, che integrano la disciplina edilizia e rientrano tra gli elementi che l’amministrazione deve valutare. In presenza di un atto plurimotivato, la legittimità di una sola ragione giustificatrice sostiene l’intero provvedimento.

Il Fatto

I ricorrenti presentavano al Comune, il 03/04/2025, una richiesta di permesso di costruire in sanatoria. In precedenza lo stesso Comune aveva revocato una concessione edilizia in sanatoria e respinto una prima istanza, con provvedimento prot. 21050 del 30.9.2024. La nuova richiesta veniva rigettata con nota prot. 10105 del 13.5.2025, notificata il 5.6.2025, per la persistente difformità della parete dal confine e per le dimensioni non conformi di un bagno.

I ricorrenti impugnavano il diniego davanti al TAR, deducendo difetto di istruttoria, violazione delle norme sulle distanze e irrilevanza della questione del bagno. Il Comune eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata impugnazione della revoca e per la natura meramente confermativa dell’atto. Rinunciavano alla domanda cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla mancata impugnazione della revoca, osserva che la questione non attiene al rito ma al merito: all’accoglimento della nuova istanza osta la violazione delle distanze accertata proprio con quel provvedimento divenuto inoppugnabile. Quanto alla seconda eccezione, rileva che l’atto impugnato contiene un effettivo novum motivazionale.

Nel merito, il Collegio richiama l’ordinanza comunale n. 16 del 18/03/2024, mai contestata, con cui era stata accertata una distanza dal confine pari a ml. 2,00, difforme dall’art. 8, comma 7, delle norme di attuazione del P.R.G., che prescrive ml. 10,00 o ml. 5,00. Quello stesso provvedimento avvertiva della possibilità di ottenere la sanatoria ai sensi dell’art. 13 legge n. 47/1985 e dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, purché l’intervento fosse conforme alla disciplina vigente al momento della realizzazione e a quello della domanda.

La nuova istanza, però, continuava a prevedere l’aumento di volume sul prospetto sud-ovest, mediante la chiusura di quella che i ricorrenti qualificavano come loggia anziché balcone. La diversa qualificazione non muta l’esito, perché resta ferma la difformità dalla distanza minima.

Il Collegio individua le sole tre vie astrattamente idonee a emendare il vizio: presentare un progetto di totale demolizione del balcone, acquisire per via negoziale una servitù di veduta, oppure beneficiare di una modifica sopravvenuta della norma urbanistica. Nessuna di queste ipotesi si è realizzata; il Collegio esclude peraltro che la servitù possa maturare per usucapione in relazione a lavori eseguiti in forza di concessione.

La legittimità del diniego è confermata dal principio per cui l’amministrazione deve valutare i limiti legali tra fondi confinanti, comprese le distanze, e dal fatto che, in presenza di un atto plurimotivato, la validità di una sola ragione giustificatrice sostiene l’intero provvedimento. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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