Responsabilità precontrattuale e risarcimento del solo interesse negativo (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13680 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., il danno risarcibile è circoscritto all’interesse negativo, inteso come pregiudizio per essere stata lesa la libertà negoziale del soggetto che ha confidato nella conclusione del contratto. Il danno da interesse negativo va tenuto distinto dall’interesse positivo, di natura contrattuale, consistente nell’interesse all’esecuzione del contratto: le retribuzioni non percepite per il mancato perfezionamento del rapporto non possono quindi essere liquidate a titolo precontrattuale. Il risarcimento comprende le spese inutilmente sostenute e la perdita di favorevoli occasioni contrattuali, mentre la relativa quantificazione può essere operata in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 cod. civ. quando manchino indicazioni utili per la liquidazione.
Il Fatto
Una lavoratrice conveniva in giudizio il datore di lavoro per ottenere il risarcimento del danno conseguente al mancato perfezionamento di un contratto di arruolamento. Il Tribunale accoglieva la domanda subordinata, liquidando il danno da perdita di chance in misura pari alle retribuzioni non corrisposte. La Corte d’appello, in parziale accoglimento dell’impugnazione del datore, riduceva l’importo riconosciuto, qualificando la fattispecie nell’ambito della responsabilità precontrattuale e liquidando in via equitativa il solo interesse negativo.
La lavoratrice proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la violazione del principio di non contestazione e dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale argomentato oltre le circostanze non contestate in ordine alla durata della stagione turistica. La Cassazione esclude la violazione: la Corte di merito ha precisato “di norma” e l’argomentazione non risulta decisiva nell’impianto motivazionale.
Il secondo motivo censurava il ricorso alla valutazione equitativa del danno, sostenendo che l’importo base di ogni contratto marittimo sarebbe stato acquisito al processo. La Corte rigetta l’assunto. La fattispecie era rimasta inquadrata nella responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ., che impone il risarcimento nei limiti dell’interesse negativo. Il primo giudice aveva errato attribuendo un ristoro commisurato al periodo di imbarco non realizzato, ossia l’interesse positivo.
Il danno da interesse negativo consiste nel pregiudizio per avere il soggetto inutilmente confidato nella conclusione del contratto e comprende le spese inutilmente sostenute e la perdita di favorevoli occasioni contrattuali. Nel caso concreto la ricorrente non aveva allegato spese, ma la rinuncia a un’occasione di imbarco alternativa, circostanza non contestata e dunque acquisita al processo. Ella però aveva omesso di indicare l’introito che ne sarebbe derivato, non fornendo utili elementi per la liquidazione.
La Corte rileva inoltre che la ricorrente non ha specificamente impugnato la parte motiva che costituisce premessa del ricorso alla liquidazione equitativa. Quanto al terzo motivo, la decurtazione è giustificata dalla somma già percepita senza avere eseguito alcuna prestazione. L’ultimo motivo è infondato, riposando la compensazione parziale delle spese sul parziale accoglimento della domanda, in adesione a Cass. Sez. Un. n. 32061 del 2022. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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