Demansionamento del quadro bancario: onere allegatorio e doppia conforme (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 16644 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di demansionamento, l’accertamento della dequalificazione professionale presuppone la specifica deduzione, da parte del lavoratore, delle mansioni in concreto assegnate, necessaria a consentire il giudizio comparativo rispetto alle precedenti. Il rinvio alla documentazione prodotta non sana la carenza allegatoria, perché la funzione probatoria dei documenti presuppone già adempiuto l’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto. Non ogni modifica quantitativa delle mansioni integra dequalificazione, dovendosi verificare in concreto il contenuto professionale dell’attività svolta. Il vizio di motivazione ex art. 360, co. 1, n. 5), c.p.c. è precluso, nel giudizio di legittimità, dalla c.d. doppia conforme ai sensi dell’art. 348 ter, ult. co., c.p.c..

Il Fatto

Il ricorrente, già dipendente di una banca, era stato inquadrato come quadro direttivo con mansioni di private banker. Trasferito presso una diversa sede, assumeva di aver subìto un demansionamento qualitativo e quantitativo, con riduzione del portafoglio clienti, e di non aver percepito la diaria di prima sistemazione prevista dal CCNL di categoria. Dopo il rientro presso la sede originaria, con nuove mansioni di specialista di settore titoli, si dimetteva per giusta causa.

Il Tribunale rigettava le domande. La Corte d’Appello accoglieva in parte il gravame, riconoscendo solo la diaria, e confermava nel resto il rigetto. Il lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia la violazione dell’art. 2103 c.c. nella formulazione antecedente al d.lgs. n. 81/2015 e l’omesso esame di fatti decisivi. Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili. Quanto al vizio di motivazione, opera la preclusione della doppia conforme; quanto al resto, la censura presuppone dimostrata una riduzione del portafoglio clienti che i giudici di merito hanno motivatamente escluso sulla base di un preciso documento prodotto dalla banca.

Il secondo motivo, articolato in due censure, prospetta l’omessa pronuncia su un periodo intermedio e la violazione dell’art. 2103 c.c. nella formulazione successiva alla novella. La Corte lo ritiene in parte infondato, perché la sentenza impugnata ha esaminato anche quel sotto-periodo valorizzando i dati del portafoglio clienti, e in parte inammissibile, perché tende a sollecitare una rivalutazione di circostanze di fatto riservata al giudice di merito.

La Corte sottolinea il profilo allegatorio: la difesa del lavoratore non si confronta con la motivazione secondo cui, sin dal ricorso introduttivo, era mancata la deduzione in fatto delle nuove mansioni assegnate dopo il rientro, con conseguente impossibilità di ogni valutazione comparativa. Il rinvio ai documenti allegati non è idoneo a sanare carenze allegatorie, perché la funzione probatoria presuppone l’avvenuto assolvimento dell’onere di specifica deduzione dei fatti costitutivi. La Corte richiama sul punto Cass. ord. n. 3126/2011 e Cass. n. 820/2007, ricordando che l’interpretazione dell’atto introduttivo è riservata al giudice di merito.

Il terzo motivo, relativo alla giusta causa di dimissioni e agli artt. 2118 e 2119 c.c., e il quarto, sul danno da demansionamento, non meritano accoglimento in conseguenza dell’esito dei primi due. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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