NASpI e dimissioni per giusta causa: onere probatorio del lavoratore (Cass. civ. Sez. Lav n. 8564 del 06.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di indennità NASpI, il lavoratore che si sia dimesso per giusta causa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n. 22/2015, ha l’onere di allegare e provare in giudizio la sussistenza della giusta causa delle dimissioni, quale presupposto della condizione di disoccupazione involontaria. La volontà del lavoratore di difendersi in giudizio nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro, richiesta dalla circolare Inps n. 163 del 2003 ai fini amministrativi, non è sufficiente a fondare il diritto alla prestazione, atteso che le circolari amministrative non possono modificare le condizioni legali di riconoscimento del diritto e non vincolano il giudice, il cui accertamento verte sugli elementi costitutivi del diritto prefigurati dalla legge.
Il Fatto
La lavoratrice, dopo aver rassegnato le dimissioni per giusta causa, chiedeva all’Inps la liquidazione dell’indennità NASpI, vedendosi opporre un diniego in sede amministrativa. Adiva quindi il Tribunale di Varese, che rigettava la domanda per mancata prova della giusta causa delle dimissioni.
La Corte d’appello di Milano, riformando la sentenza di primo grado, riconosceva il diritto della lavoratrice alla prestazione, richiamando la circolare Inps n. 163 del 2003 e ritenendo sufficiente, ai fini della prova, la lettera di contestazione inviata dall’avvocato al datore di lavoro e il successivo deposito di un ricorso giudiziale volto ad accertare la giusta causa. Avverso tale decisione l’Inps proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ritenendo la doglianza dell’Istituto attinente al decisum e corredata da illustrazione intelligibile delle violate norme di diritto.
Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso, enunciando il principio secondo cui la NASpI, quale indennità di sostegno al reddito, presuppone la perduta involontaria dell’occupazione, che sussiste anche in caso di dimissioni per giusta causa, in quanto la risoluzione è in concreto ascrivibile al comportamento datoriale e non alla libera scelta del prestatore (cfr. Cass. n. 13578 del 2025 e Cass. n. 396 del 2024).
La Corte ha quindi chiarito che spetta al lavoratore allegare e dimostrare la sussistenza della giusta causa di dimissioni, supportando la domanda con i pertinenti dati di fatto, anche in ordine al rapporto di consecuzione e immediatezza che disvela l’autentica genesi delle dimissioni (Cass. n. 24432 del 2022 e, in tema di NASpI, Cass. n. 30310 del 2024).
A tale conclusione non osta la circolare Inps n. 163 del 2003, che richiede la produzione di documenti attestanti la volontà del lavoratore di “difendersi in giudizio”. La Corte ha ribadito che le circolari amministrative sono atti interni che non possono modificare le condizioni legali di riconoscimento del diritto e non vincolano il giudice (cfr. Cass. n. 12971 del 2025 e Cass. n. 10728 del 2024). Oggetto del giudizio è il diritto soggettivo alla prestazione previdenziale, non l’impugnazione delle determinazioni amministrative, sicché la verifica del giudice di merito attiene all’esistenza della giusta causa di dimissioni e non al rispetto degli oneri documentali previsti dall’atto di normazione interna.
La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per un nuovo esame volto ad accertare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni.
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Nota della Redazione
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