La retribuzione feriale include gli emolumenti legati alle mansioni (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13675 del 22.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di retribuzione dovuta durante le ferie annuali, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni ordinarie e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale e il giudice di merito non può prescinderne. È pertanto nulla, per violazione di norma imperativa, la clausola collettiva che escluda dalla retribuzione feriale le indennità variabili intrinsecamente connesse ai disagi delle mansioni tipiche. L’effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie va valutato sull’incidenza retributiva mensile, non sul raffronto annuale.

Il Fatto

Un dipendente con mansioni di macchinista, alle dipendenze di una società ferroviaria, agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto a percepire, durante i periodi di ferie, un trattamento economico commisurato a quello del lavoro ordinariamente svolto. La domanda riguardava, in particolare, l’indennità di utilizzazione professionale (IUP), nella parte fissa e in quella variabile, e l’indennità di assenza dalla residenza, voci previste dai contratti collettivi e aziendali applicati al rapporto, da calcolarsi secondo la media dei compensi percepiti nei dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie.

Il Tribunale aveva accolto le domande, ritenendo entrambe le indennità voci prive di carattere occasionale e di funzione di rimborso spese, connesse alle mansioni e corrisposte con continuità. La Corte d’Appello aveva riformato la decisione, escludendo l’applicabilità al caso della giurisprudenza europea e valorizzando l’autonomia negoziale delle parti collettive e la contenuta incidenza delle differenze retributive. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, esaminati congiuntamente.

La Motivazione della Corte

La Corte ricostruisce la nozione europea di retribuzione feriale richiamando l’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come precisato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. Durante le ferie annuali deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria, così da assicurare una situazione retributiva sostanzialmente equiparabile a quella dei periodi di lavoro. Una diminuzione del compenso rischia di dissuadere il lavoratore dall’esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell’Unione.

Il Collegio richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale e costituiscono ulteriore fonte del diritto dell’Unione, con efficacia erga omnes. I giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione europea, che indica significato e limiti di applicazione delle norme.

Ne deriva che, di fronte alla rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, occorre accertare il nesso intrinseco tra l’elemento retributivo e l’espletamento delle mansioni, verificando se l’importo si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore.

Quanto all’indennità di assenza dalla residenza, la Corte la qualifica come voce diretta a compensare il disagio del dipendente viaggiante derivante dall’assenza di un luogo fisso di lavoro, già ritenuta inclusiva della retribuzione feriale in precedenti pronunce della stessa Sezione. La sua corresponsione continuativa è immediatamente collegata alle mansioni tipiche del macchinista, chiamato a operare lontano dalla sede formale.

In base alla medesima ratio, sono fondate le domande relative alla parte variabile dell’indennità di utilizzazione professionale, voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione ridotta durante le ferie è potenzialmente dissuasiva del godimento delle stesse, considerati la continuità dell’erogazione e l’incidenza sul trattamento economico mensile. Il Collegio precisa che l’effetto dissuasivo non può essere apprezzato raffrontando la differenza mensile con quella annuale, perché l’induzione economica alla rinuncia alle ferie deriva dall’incidenza sulla retribuzione che il lavoratore può impegnare ogni mese per le ordinarie condizioni di vita proprie e della famiglia.

Il ricorso è pertanto accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’Appello in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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