Responsabilità del preposto per sanzioni amministrative e onere della prova (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11062 del 27.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il conferimento, mediante procura speciale, dei poteri di gestione e amministrazione del settore dell’impresa destinato ai rapporti di lavoro integra gli estremi della preposizione institoria e fonda la responsabilità del preposto per gli illeciti amministrativi conseguenti alla complessiva gestione del personale, quanto meno a titolo di culpa in vigilando. Non esonera da tale responsabilità la circostanza che la tenuta dei libri contabili sia affidata ad un consulente esterno all’impresa. Accertata la prova del fatto costitutivo, ossia l’ampiezza dei poteri conferiti, spetta al preteso responsabile dimostrare le circostanze modificative o estintive di quei poteri sul piano giuridico, o gli elementi che in concreto ne abbiano impedito in modo assoluto l’esercizio: non si configura, pertanto, alcuna inversione dell’onere della prova ai sensi dell’art. 2697 c.c.
Il Fatto
L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Ancona ha notificato un’ordinanza ingiunzione nei confronti del soggetto investito da una società, agenzia per la somministrazione di lavoro, dei poteri di gestione dell’azienda in forza di procura speciale. La sanzione amministrativa, pari a € 71.716,55, era stata applicata per infedele compilazione dei fogli LUL ed errato inquadramento contrattuale di alcuni lavoratori.
Il destinatario ha proposto opposizione. Il giudice di primo grado l’ha accolta; la Corte d’Appello di Ancona, in riforma, ha respinto l’opposizione, ravvisando nel contenuto della procura speciale una preposizione institoria relativa all’intero settore del personale somministrato. Il ricorrente ha quindi impugnato la sentenza di appello con ricorso per cassazione articolato in quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava la nullità della sentenza per avere il giudice di appello fondato la decisione su un fatto costitutivo — la preposizione institoria — allegato solo in seconde cure, in violazione del divieto di novum ex art. 437 c.p.c. La Corte respinge la censura: la pretesa dell’ITL era stata originariamente fondata sui poteri conferiti con la procura speciale, e l’assunto della preposizione institoria costituisce mera qualificazione giuridica di un fatto già compiutamente allegato in primo grado.
Il secondo motivo, relativo alla necessità di una accettazione della preposizione, è dichiarato inammissibile. Il tema non risulta affrontato dalla sentenza impugnata, che anzi presuppone l’effettivo esercizio dei poteri, affermando una culpa in vigilando rispetto all’operato di terzi. La Corte ribadisce che i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel thema decidendum del grado precedente, con onere del ricorrente di indicare l’atto e le modalità della deduzione (Cass. n. 907/2018, Cass. n. 15430/2018, Cass. n. 17041/2013).
Il terzo motivo è inammissibile sotto un duplice profilo: per difetto di trascrizione del documento-procura, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; e perché, essendo la sentenza fondata sull’interpretazione complessiva della procura, occorreva dedurre la violazione delle regole legali di interpretazione o il vizio di motivazione, non prospettati, dovendosi denunciare il lamentato errore percettivo con la revocazione, secondo l’approdo delle Sezioni Unite n. 5792/2024 in tema di travisamento della prova.
Il quarto motivo è infine infondato. Accertato il fatto costitutivo — il conferimento dei poteri di gestione del settore rapporti di lavoro — spettava al ricorrente provare le circostanze modificative o estintive di quei poteri, giuridiche o fattuali, idonee a impedirne in modo assoluto l’esercizio. Non è ravvisabile alcuna inversione dell’onere della prova. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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