Dirigente medico e debito orario errato, nessun compenso oltre la retribuzione mensile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 5523 del 02.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il dirigente medico che eserciti un’azione di esatto adempimento non può ottenere nulla più della retribuzione mensile a lui spettante, stabilita su base mensile e non oraria in misura omnicomprensiva di tutte le prestazioni rese, senza che il suo ammontare abbia relazione con il tempo effettivo dedicato al lavoro. Egli non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente l’orario contrattuale, pure se dipeso dall’erroneo criterio di calcolo adottato dalla struttura sanitaria per determinare il debito orario minimo assolto. In tale evenienza potrà eventualmente far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove abbia patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo, che dovrà specificamente allegare e provare, anche attraverso presunzioni semplici.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’accertamento dell’erroneo sistema di calcolo del cd. debito orario giornaliero applicato dalla struttura sanitaria ai dirigenti medici in occasione delle assenze per ferie, festività e permessi, con conseguente domanda di condanna al pagamento delle differenze retributive per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2013 e il 28 febbraio 2018.

Il Tribunale di Napoli aveva accolto le domande del dirigente. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 1443/2024, ha respinto il gravame della struttura sanitaria, escludendo che potesse venire in rilievo il concetto di lavoro straordinario, escluso dall’art. 65 c.c.n.l. 5.12.1996 per l’area della dirigenza medica. La struttura ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, articolato in violazione di norme di diritto e dei contratti collettivi, contraddittorietà e carenza di motivazione, illogicità e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto inammissibile la censura relativa alla contraddittorietà e carenza di motivazione, alla qualificazione del titolo di condanna, all’illogicità e alla violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per un duplice ordine di ragioni. Tale doglianza risulta proposta nella sola rubrica del motivo, ma non sviluppata; inoltre i vizi afferenti alla motivazione in sé sono palesemente inammissibili a seguito della riforma dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Nella parte restante il motivo è fondato. Il Collegio dichiara di voler dare continuità all’orientamento di Cass. 17.10.2024 n. 26965, richiamato anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., oltre che alle pronunce Cass. 24327/2024, Cass. 21886/2024, Cass. 21575/2024, Cass. 21529/2024 e Cass. 20796/2024.

Il principio di diritto ribadito è che il dirigente medico, nell’azione di esatto adempimento, non può conseguire più della retribuzione mensile omnicomprensiva, determinata su base mensile e non oraria. Il suo ammontare prescinde dal tempo effettivamente dedicato al lavoro. Ne deriva che il dirigente non ha diritto ad essere compensato per il lavoro eccedente rispetto all’orario contrattuale, pur se dipeso dall’erroneo criterio di calcolo applicato dalla struttura per determinare il debito orario minimo assolto.

In tale evenienza resta salva la possibilità di far valere la responsabilità datoriale a titolo risarcitorio, ove sia stato patito un pregiudizio concreto alla salute, alla personalità morale o al riposo. Il pregiudizio deve essere specificamente allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici. Il caso esaminato è ritenuto esattamente sovrapponibile a quello deciso da Cass. 26965/2024, con conseguente accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata è pertanto cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con reiezione dell’originario ricorso del dirigente. La formazione del principio di diritto in periodo successivo al deposito del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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