Pensione privilegiata: legittimazione INPS e condanna all’erogazione (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 116 del 25.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La legittimazione passiva nel giudizio di pensione privilegiata spetta all’INPS quando il riconoscimento della competenza dell’Istituto sull’istruttoria e sull’adozione dei conseguenti atti sia già stato accertato con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, restando estraneo al giudizio il Ministero datore di lavoro. Accertata la dipendenza delle infermità da causa di servizio e la loro ascrivibilità per cumulo alla terza categoria della Tabella A, l’INPS è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti e a erogare il trattamento pensionistico privilegiato. Sulle somme arretrate spettano gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eccedente quello dovuto per interessi, secondo il principio del cumulo parziale, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente è stato collocato a riposo perché giudicato permanentemente non idoneo al servizio di istituto e al proficuo lavoro, con riconoscimento di patologie dipendenti da causa di servizio e menomazione ascritta alla seconda categoria della Tabella A. Ha domandato la pensione privilegiata, ma l’INPS non ha concluso il procedimento; un primo provvedimento giurisdizionale ha ordinato all’Istituto di avviare il procedimento amministrativo, poi definito con rigetto del ricorso in ottemperanza.

Poiché l’INPS non ha emanato il provvedimento pensionistico, il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Istituto alla liquidazione della pensione privilegiata con la decorrenza di legge e gli accessori. L’INPS ha contestato la propria legittimazione passiva e ha chiesto l’integrazione del contraddittorio verso il Ministero datore di lavoro; disposta l’integrazione, il Ministero della Cultura ha a sua volta dedotto il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina in via preliminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Cultura. Il collegio rileva che il provvedimento giurisdizionale intervenuto tra il ricorrente e l’INPS ha riconosciuto la competenza dell’INPS sull’istruttoria e sull’adozione dei conseguenti atti in relazione alla domanda presentata all’allora INPDAP. L’eccezione è pertanto fondata: il Ministero resta estraneo al giudizio e le spese sono compensate, trattandosi di decisione in rito ai sensi dell’art. 31 c.g.c.

Di segno opposto la sorte dell’analoga eccezione formulata dall’INPS, che non può trovare accoglimento: la competenza dell’Istituto è stata già accertata con il medesimo provvedimento richiamato in atti, che ha definito il riparto di attribuzioni tra l’ente previdenziale e l’amministrazione di appartenenza.

Nel merito, la Corte accerta che l’INPS ha dato corso all’istruttoria sulla domanda di pensione privilegiata e che il verbale della Commissione Medica di Verifica ha riconosciuto alcune infermità dipendenti dal servizio e ascrivibili, per cumulo, alla terza categoria Tabella A, rilevando l’inidoneità del ricorrente al servizio alla data del collocamento a riposo.

Ne deriva che l’INPS è tenuto ad adottare i necessari provvedimenti, tenendo conto del fascicolo amministrativo depositato dal Ministero, e a erogare il trattamento pensionistico privilegiato di terza categoria Tabella A, come richiesto e in conformità al verbale. Il ricorso è dunque accolto.

Sul piano accessorio, la Corte riconosce sulle somme arretrate gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria, quest’ultima limitatamente all’importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi, con decorrenza dalla scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, applicando il principio del cumulo parziale affermato dalle Sezioni Riunite con la pronuncia n. 10/2002. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quantificate in € 1.500,00, oltre Iva, Cassa avvocati e spese generali al 15%, con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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