Responsabilità contabile del gestore di spaccio per ammanco non giustificato (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 143 del 15.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il gestore dello spaccio di una Casa di reclusione nominato dall’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria è agente contabile esterno, con maneggio di denaro e beni di pertinenza erariale e obbligo di restituzione dei proventi netti all’Ente. Alla sua gestione si applica la speciale responsabilità contabile degli art. 74 e segg. r.d. n. 2440/1923 e art. 178 e segg. r.d. n. 827/1924. La differenza tra il carico “di diritto” e la giacenza “di fatto” si presume a lui imputabile, con inversione dell’onere della prova: spetta al contabile dimostrare che l’ammanco deriva da forza maggiore o caso fortuito e che non vi fu negligenza o indugio nella custodia, né irregolarità nella tenuta delle scritture. La limitazione ai soli fatti commessi con dolo o colpa grave, introdotta per la responsabilità amministrativa, vale anche per la responsabilità contabile.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio un Assistente Capo di Polizia penitenziaria, nominato gestore dello spaccio della Casa di reclusione, chiedendone la condanna al pagamento di euro 23.855,73 in favore dell’Ente di assistenza per il personale dell’Amministrazione penitenziaria. La somma comprendeva la perdita patrimoniale di euro 9.863,30, il valore delle merci avariate per euro 7.852,66 e un ammanco di cassa di euro 6.139,77.
La vicenda trae origine da una verifica contabile avviata a seguito dell’assenza del gestore e del passaggio di consegne al subentrante. L’ispezione, svolta in assenza dell’interessato, non consentì un esame completo per la mancanza delle registrazioni obbligatorie, nonché dell’apposito programma informatico. La revisione contabile, estesa a ritroso fino al marzo 2014, fece emergere fatture non registrate, doppie annotazioni e un saldo passivo di euro 9.863,30. Il gestore ha eccepito l’assenza di dolo e colpa grave, il mancato passaggio di consegne iniziale, la mancata costituzione del Comitato di indirizzo locale e la carenza di strumenti informatici, invocando in subordine il potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce anzitutto il quadro normativo. La gestione degli spacci rientra nelle funzioni statali di protezione sociale del personale delle Forze di polizia, affidate all’Ente ai sensi dell’art. 41 della legge n. 395/1990, che ne prevede la personalità giuridica di diritto pubblico. L’art. 12 del D.P.C.M. 21 febbraio 2008 attribuisce al gestore la responsabilità del funzionamento della struttura, la custodia di denaro, merci e materiali, la tenuta della contabilità e la sottoscrizione dei rendiconti.
Da queste disposizioni la giurisprudenza contabile, richiamata dai giudici, trae la qualifica di agente contabile esterno in capo al gestore, che ha il maneggio di denaro e beni pubblici per conto dell’Ente con obbligo di restituzione. Ne deriva l’applicazione della speciale responsabilità contabile, che condivide con la responsabilità amministrativa gli elementi costitutivi: danno, condotta antigiuridica, nesso eziologico ed elemento soggettivo.
Il Collegio richiama l’art. 194 r.d. n. 827/1924, secondo cui le mancanze, deteriorazioni o diminuzioni di denaro o cose mobili non sono ammesse a discarico se l’agente non esibisce le giustificazioni e non comprova che il danno non gli è imputabile per negligenza o per indugio nel richiedere i provvedimenti di conservazione, né per irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture. Il gestore, immesso nell’incarico, diviene debitore del carico contabile e si libera solo con la prova del regolare esito della gestione, documentata dal bilanciamento tra entrate e uscite.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ribadisce che la limitazione ai soli fatti commessi con dolo o colpa grave, introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.l. n. 543/1996, convertito con legge n. 639/1996, vale anche per la responsabilità contabile. Nel caso concreto la colpa grave emerge dall’estremo disordine della contabilità e dalle irregolarità accertate. Le deduzioni difensive sulla carenza di competenze e di supporto appaiono smentite dalla specifica formazione ricevuta e dall’assenza di documenti che segnalassero difficoltà in una gestione protratta per anni.
L’accoglimento è però solo parziale. Il Collegio condanna al risarcimento limitatamente al danno derivante dalla mancata corrispondenza tra entrate e uscite, confermato nella misura di euro 9.863,30. Le ulteriori voci — merci avariate e presunto ammanco di cassa — non risultano sufficientemente provate, non sono state incluse nella contestazione amministrativa e appaiono prive di quantificazione precisa. Su detta somma sono dovute la rivalutazione monetaria secondo indici ISTAT dal 23 ottobre 2018 e gli interessi legali dalla pubblicazione, oltre alla condanna alle spese processuali secondo soccombenza.
Nota della Redazione
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