Non luogo a deliberare sul parere TUSP per società già costituita (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 79 del 22.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’invio alla Sezione regionale di controllo di un provvedimento di acquisizione di partecipazione societaria già eseguito, con la stipula del negozio civilistico di costituzione, integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello prefigurato dall’art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs. n. 175/2016. Tale assetto non consente l’esercizio dei poteri di verifica della Corte dei conti secondo la procedura e i tempi prescritti, né l’esito del controllo può sfociare, in caso di valutazione negativa, nell’onere per l’Amministrazione di motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere, avendo quest’ultima già stipulato il negozio di costituzione o di acquisto. La funzione attribuita alla Corte si colloca infatti nel passaggio dalla fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente a quella privatistica di attuazione, con l’intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa sia attuata. L’esito del parere non può pertanto che essere il non luogo a deliberare, restando impregiudicate le altre funzioni di controllo e le eventuali ipotesi di responsabilità.
Il Fatto
Un Comune ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui ha approvato l’atto costitutivo, lo statuto, i patti parasociali e il regolamento per la costituzione di una società consortile a responsabilità limitata a capitale interamente pubblico, destinata alla gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di riferimento. L’operazione si inserisce nel percorso indicato dall’Ente di governo dell’ambito, che ha previsto un affidamento transitorio secondo il modello dell’in house providing.
Il Comune, titolare di una partecipazione in una società a responsabilità limitata che avrebbe concorso alla costituzione del nuovo soggetto, ha chiesto il parere di conformità ai sensi dell’art. 5, comma 3, e dell’art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016. L’attività istruttoria della Sezione ha però accertato, mediante visura camerale, che la società consortile era già stata costituita e iscritta nel registro delle imprese prima del rilascio del parere richiesto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il perimetro applicativo della norma. La deliberazione inoltrata, comportando l’acquisto indiretto di una partecipazione in società consortile da parte dell’ente locale, rientra in linea astratta nell’art. 5, comma 3, TUSP, che impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di costituzione o di acquisizione della partecipazione alla Corte dei conti, la quale delibera entro sessanta giorni dal ricevimento in ordine alla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 e agli artt. 4, 7 e 8.
Il Collegio richiama la pronuncia nomofilattica delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/2022, che ha chiarito come il pronunciamento di cui all’art. 5, comma 4, TUSP postuli l’espletamento di una peculiare attività di controllo, di cui il legislatore individua tempi, parametri ed esiti. La creazione di un nuovo soggetto societario si articola in due fasi: la prima, di carattere pubblicistico, volta a determinare la volontà dell’ente di assumere la veste di socio; la seconda, di rilevanza privatistica, diretta a tradurre in attuazione la determinazione assunta mediante gli strumenti del diritto societario.
La funzione attribuita alla Corte si colloca proprio nel passaggio tra le due fasi, con il chiaro intento di sottoporre a scrutinio i presupposti giuridici ed economici della scelta prima che essa venga attuata. Nel caso esaminato, invece, la costituzione della società e l’acquisizione indiretta della partecipazione sono avvenute in assenza del parere e prima del decorso del termine assegnato alla Sezione.
Da qui la conclusione. L’invio di un provvedimento di acquisizione già eseguito integra una fattispecie eccentrica rispetto al modello legislativo, che non consente l’esercizio dei poteri di verifica secondo la procedura e i tempi prescritti. L’ingresso nella compagine societaria prima del pronunciamento sottrae di fatto l’operazione a un giudizio obbligatorio, che avrebbe potuto evidenziare l’assenza dei presupposti di legge o esprimersi sull’eccezione di cui al comma 1 dell’art. 5. In attuazione del principio delle Sezioni riunite, la Sezione dichiara pertanto il non luogo a deliberare, restando ferme le altre funzioni di controllo, tra cui quella sui piani annuali di revisione delle partecipazioni ex art. 20 TUSP, e le eventuali ipotesi di responsabilità.
Nota della Redazione
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