Revocazione per errore di fatto esclusa sulle valutazioni di tempestività disciplinare (Cass. civ. Sez. II n. 10688 del 19.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce di cassazione, l’errore di fatto rileva solo quando consista in una svista o nell’errata supposizione dell’esistenza o inesistenza di un dato oggettivo, sostanziale o processuale, smentito dagli atti e tale che, in sua mancanza, la pronuncia sarebbe stata diversa. Il vizio non è invocabile ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. quando la questione dedotta sia stata oggetto di decisione: in tal caso la pronuncia non è mera svista percettiva, ma assume natura valutativa. Ne consegue che, sulla tempestività dell’esercizio dell’azione disciplinare notarile, il controllo richiede l’accertamento del momento in cui l’amministrazione ha avuto disponibilità di tutte le informazioni utili e spetta al giudice di merito valutare la congruità del tempo decorso, con apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato.
Il Fatto
Un notaio propone ricorso per revocazione avverso una sentenza della Corte di cassazione che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza della Corte di appello di Cagliari. Quest’ultima aveva dichiarato legittima la sospensione dall’esercizio della professione notarile per mesi sei.
L’organo territoriale di disciplina aveva contestato al professionista la violazione delle norme sulla registrazione e trascrizione degli atti nel più breve tempo possibile, la mancata collaborazione all’indagine ispettiva e la lesione del principio di personalità della prestazione. In sede ispettiva era emerso che, in due periodi compresi tra il 2018 e il 2019, il notaio aveva registrato numerosi atti oltre i termini previsti. Il Consiglio Notarile resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce, con l’unico motivo, la violazione del vizio revocatorio per errore di fatto. Sostiene che il Collegio di legittimità, nell’affermare che la verifica sulla tempestività dell’azione disciplinare avrebbe richiesto nuovi accertamenti in fatto, sarebbe incorso in una svista, poiché il dato cronologico emergeva dagli atti ed era pacifico.
La Corte ricostruisce i limiti del rimedio. L’errore di fatto può dar luogo a revocazione delle pronunce di cassazione solo se consiste in una svista o nell’errata supposizione di esistenza o inesistenza di uno specifico dato oggettivo, smentito dagli atti e decisivo. Il vizio è invece escluso, e non è invocabile l’art. 395, n. 4, cod. proc. civ., rispetto alle questioni controverse che abbiano costituito oggetto di decisione, perché in tal caso la pronuncia assume natura valutativa e si sottrae al rimedio revocatorio.
Il Collegio osserva che, sulla rilevabilità ex actis dei riferimenti temporali concernenti la tempestività del potere sanzionatorio, esso si era già specificamente espresso in replica a una deduzione difensiva illustrata nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ. Il giudice di legittimità aveva evidenziato che, a differenza della prescrizione, agganciata alla data di consumazione delle condotte, la decadenza richiede l’accertamento del momento in cui l’amministrazione ha avuto disponibilità di tutte le informazioni utili per formulare le contestazioni.
È principio costante che, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata, il momento dell’accertamento non coincide con quello in cui il fatto è stato acquisito nella sua materialità, ma va individuato quando l’autorità ha acquisito e valutato tutti i dati indispensabili per verificare l’illecito e quantificare la sanzione. Tale compito spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile in legittimità ove congruamente motivata.
La Corte ribadisce che l’art. 153 della legge n. 89 del 1913, nel richiedere che il procedimento a carico del notaio sia avviato senza indugio, impone al giudice di merito di accertare se il tempo impiegato sia adeguato all’esigenza di celerità. Il ricorso, pertanto, si fonda su una non corretta interpretazione del dato normativo e solleva questioni estranee al perimetro del rimedio esperito: è inammissibile, con addebito di spese. La richiesta di risarcimento per responsabilità processuale aggravata è respinta per difetto di allegazione.
Nota della Redazione
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