Responsabilità solidale delle consorziate per l’offerta in ATI negli appalti pubblici (Cass. civ. Sez. I n. 12132 del 08.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità solidale dei consorziati verso la stazione appaltante, le imprese subappaltanti e i fornitori presuppone una fattispecie di partecipazione alla procedura di affidamento in associazione temporanea, con offerta formulata da un mandatario o capogruppo. In tale ipotesi, la società consortile costituita dalle imprese del raggruppamento non esclude la responsabilità delle singole consorziate, socie della stessa, per le obbligazioni contratte verso il subappaltatore e il fornitore. La responsabilità solidale non sorge invece quando alla gara partecipi un consorzio in proprio, non in ATI, non essendo sufficiente l’assunzione dell’obbligazione nell’interesse del consorziato. Il regime speciale degli appalti pubblici deroga al principio di cui all’art. 1705 cod. civ. e all’art. 2462 cod. civ., senza richiedere la spendita del nome del singolo consorziato.

Il Fatto

Una società consortile a responsabilità limitata, costituita per l’esecuzione di un appalto pubblico aggiudicato a un’ATI, omette di pagare il corrispettivo dovuto a una subappaltatrice e fornitrice di materiali. Quest’ultima ottiene un decreto ingiuntivo per oltre 272.000 euro, in solido, nei confronti della società consortile e delle imprese socie, tra cui una cooperativa consorziata.

Proposte le opposizioni ex art. 645 c.p.c., il Tribunale le rigetta, riconoscendo la solidarietà ai sensi dell’art. 37, quinto comma, d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 93 d.P.R. n. 207/2010. La Corte d’appello conferma, salvo il capo sulle spese. La cooperativa consorziata ricorre in cassazione, sostenendo di non essere stata offerente in gara.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, incentrato sulla pretesa violazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 115 c.p.c., è dichiarato inammissibile. La Corte rileva che il giudice di merito ha fondato il convincimento su una pluralità di elementi: il contratto di fornitura, il conto finale del direttore dei lavori e il dossier qualità proveniente da un terzo. La doglianza si risolve in una critica all’accertamento di fatto, non riesaminabile in sede di legittimità.

La Corte ribadisce che la prova per presunzioni può costituire l’unica fonte del convincimento e che la scelta degli indizi e il giudizio logico sfuggono al controllo di legittimità se adeguatamente motivati. Non occorre un legame di assoluta necessità causale tra fatto noto e fatto ignoto, essendo sufficiente una conseguenza ragionevolmente possibile secondo un criterio di normalità.

Il secondo motivo è infondato. Il consorzio, nel contrattare con i terzi, agisce come mandatario dei consorziati; l’art. 2615, secondo comma, cod. civ. sancisce la responsabilità solidale dei singoli consorziati per le obbligazioni assunte nel loro interesse, in deroga all’art. 1705 cod. civ. e senza necessità di spendita del nome.

Su questa base, la Corte ricostruisce l’evoluzione della normativa speciale: la legge n. 109/1994, poi il d.lgs. n. 163/2006, il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs. n. 36/2023. La solidarietà verso terzi presuppone però una fattispecie di partecipazione in associazione temporanea, con offerta congiunta. Nel caso di specie, l’offerta presentata dal consorzio capogruppo unitamente agli altri membri dell’ATI è direttamente riferibile alla consorziata, che aveva partecipato alla costituzione della società consortile. La consorziata deve quindi rispondere solidalmente verso i terzi.

Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *