Azione revocatoria e contratto preliminare: inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 16247 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per violazione del requisito di cui all’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il motivo di ricorso per cassazione che, censurando la mancata valutazione di un contratto preliminare, non riporti il contenuto dell’atto e si limiti a richiamare le difese svolte nei gradi di merito. Quando la sentenza impugnata è sorretta da più rationes decidendi autonome, l’inammissibilità della censura attinente a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra. L’esito della fase cautelare non ha autonoma rilevanza ai fini della regolamentazione delle spese di lite, che va riferita unitariamente alla decisione finale.
Il Fatto
Il creditore, sulla base di una sentenza di merito che aveva accertato il suo credito, agiva in giudizio nei confronti del debitore e delle beneficiarie, chiedendo la dichiarazione di simulazione e, in subordine, la revocatoria di due scritture private e di un atto pubblico di compravendita di partecipazioni societarie. Il debitore si difendeva sostenendo che i trasferimenti erano avvenuti a titolo oneroso e in esecuzione di un contratto preliminare stipulato nel 2008.
Il Tribunale rigettava le domande di simulazione e nullità, ma accoglieva la domanda di revocatoria. La Corte d’Appello, dopo aver sospeso la provvisoria esecutività, rigettava l’appello e confermava la decisione. Il debitore ricorreva per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte riunisce i primi quattro motivi, ritenendoli inammissibili. Il primo motivo, riguardante l’anteriorità del negozio dispositivo rispetto al credito, è formulato in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. perché il contratto preliminare del 2008, ritenuto dal giudice di merito ininfluente, non è riportato nel ricorso. Il ricorrente avrebbe dovuto fare specifico riferimento al contenuto dell’atto e alla delibera del consiglio di amministrazione della società acquirente per consentire lo scrutinio di legittimità sull’interpretazione data dalla corte territoriale.
Il terzo motivo, concernente la “data non certa” del preliminare, incorre nel medesimo difetto di autosufficienza e involge una valutazione fattuale insindacabile in sede di legittimità.
La sentenza impugnata risulta quindi sorretta da distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna sufficiente a giustificare la decisione. L’inammissibilità della censura attinente a una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, che non potrebbero comunque determinare l’annullamento della sentenza.
Il quinto motivo, relativo alla mancata liquidazione delle spese della fase cautelare, è anch’esso inammissibile. L’esito della fase cautelare non ha autonoma rilevanza: il criterio della soccombenza non si fraziona in base all’esito delle varie fasi, ma va riferito unitariamente alla decisione finale della lite.
La Corte rileva infine che, nonostante la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari pretermessi, il ricorso può essere definito con immediatezza, applicando il principio della ragionevole durata del processo, in presenza di un’evidente ragione di inammissibilità. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato alle spese.
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Nota della Redazione
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