Perequazione pensioni, legittime le misure di raffreddamento oltre quattro volte il minimo (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 67 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le misure di “raffreddamento” della perequazione automatica dei trattamenti pensionistici superiori a quattro volte il minimo INPS, introdotte dalla legge di bilancio per il 2023, non violano i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza posti dagli artt. 3, 36 e 38 Cost. a garanzia dei trattamenti di quiescenza. Il legislatore dispone di un ampio margine di discrezionalità nella determinazione delle modalità e dei coefficienti di rivalutazione, in ragione delle risorse finanziarie disponibili e fatta salva la garanzia delle esigenze minime di protezione della persona. La disciplina non integra una fattispecie di natura tributaria e non lede il principio di uguaglianza tributaria di cui all’art. 53 Cost., né contrasta con il divieto di discriminazione per età sancito dall’art. 21 della Carta di Nizza.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico compreso tra sei e otto volte il minimo INPS, lamenta la notevole riduzione della perequazione automatica conseguente ai limiti posti dall’art. 1, comma 478, legge n. 160/2019, dall’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022 e dall’art. 1, comma 135, legge n. 213/2023. Tali disposizioni riconoscono la rivalutazione integrale ai soli importi pari o inferiori a quattro volte il minimo INPS, prevedendo misure decrescenti per quelli superiori.
Proposta istanza in via amministrativa, il pensionato ha agito in sede giurisdizionale per ottenere il riconoscimento del diritto alla perequazione per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025, eccependo l’illegittimità costituzionale della normativa per contrasto con gli artt. 3, 53, 36 e 38 Cost. e con i principi generali del diritto dell’Unione europea. L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il giudice contabile affronta il thema decidendum incentrato sulla legittimità delle misure di raffreddamento della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a quattro volte il minimo INPS. Il ricorso non merita accoglimento nel merito, risultando manifestamente infondati tutti i profili di illegittimità prospettati, in coerenza con la giurisprudenza contabile richiamata.
La Corte ribadisce che la disciplina non mette in discussione l’istituto della perequazione automatica, volto a garantire il criterio di adeguatezza di cui all’art. 38, secondo comma, Cost., né il principio di sufficienza della retribuzione di cui all’art. 36 Cost., applicabile ai trattamenti di quiescenza quali retribuzione differita. I principi costituzionali non impongono il riconoscimento integrale della rivalutazione a tutti i lavoratori in quiescenza, disponendo il legislatore di un ampio margine di discrezionalità, “alla stregua delle risorse finanziarie attingibili e fatta salva la garanzia irrinunciabile delle esigenze minime di protezione della persona”.
Il principale indicatore della non irragionevolezza dell’opzione legislativa risiede nella considerazione differenziata dei trattamenti in base al loro importo: le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva. Il meccanismo di raffreddamento risulta pertanto non manifestamente irragionevole, quale espressione della legittima discrezionalità legislativa.
Conferma decisiva è offerta dalla Corte cost. n. 19/2025, che ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 309, legge n. 197/2022. La Consulta ha chiarito che la misura non lede i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza e che il principio di adeguatezza non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti, né la mancata perequazione per un solo anno incide di per sé sull’adeguatezza della pensione.
Quanto ai profili ex art. 53 Cost., la Corte cost. n. 167/2025 ha escluso la natura tributaria della fattispecie, non ricorrendo i requisiti della definitiva decurtazione patrimoniale e della destinazione delle risorse a sovvenire pubbliche spese. Lo scopo della disposizione è quello di raggiungere economie di spesa pensionistica, non di reperire risorse. Ne deriva la non fondatezza della censura di lesione del principio di uguaglianza tributaria, non essendo comparabili le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi. Anche i dubbi di incompatibilità con il diritto UE sono respinti, non ammettendo l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU la soppressione integrale del trattamento pensionistico, ma non impedendo una sua riduzione ragionevole e proporzionata. Il ricorso è quindi rigettato, con spese compensate.
Nota della Redazione
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