Indebito pensionistico: superamento del triennio non basta per l’affidamento (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 320 del 10.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mero superamento del termine triennale, individuato dalle Sezioni riunite come riferimento per la liquidazione definitiva della pensione, non determina di per sé l’irripetibilità dell’indebito pensionistico. La pubblica amministrazione conserva il potere-dovere di recuperare le somme corrisposte in eccedenza sul trattamento provvisorio, poiché gli artt. 203, 204 e 205 del d.P.R. n. 1092 del 1973 non si applicano al trattamento provvisorio di cui all’art. 162 del medesimo decreto. L’affidamento legittimo del pensionato, che grava su di lui allegarlo e provarlo, richiede una valutazione complessiva di elementi oggettivi e soggettivi: decorso del tempo, conoscibilità dell’errore secondo l’ordinaria diligenza e ragioni della modifica del trattamento. L’avviso espresso sulla provvisorietà della liquidazione e la notevole entità della differenza rispetto al quantum definitivo escludono la buona fede del percipiente.
Il Fatto
Il ricorrente, collocato in quiescenza per raggiunti limiti di età dal 1° ottobre 2017, ha percepito dall’INPS un trattamento pensionistico liquidato in via provvisoria. Con determina del 13 novembre 2024 l’Istituto ha rideterminato in via definitiva la pensione, applicando il criterio del doppio calcolo e chiedendo la restituzione di un indebito maturato nel periodo 2017-2024.
Il pensionato ha adito la Corte dei conti chiedendo dichiararsi l’irripetibilità della somma, deducendo la buona fede, la lesione dell’affidamento e l’ingiustificato ritardo dell’Istituto nel ricalcolo. L’INPS si è costituito sostenendo la natura non materiale dell’errore e la dichiarata provvisorietà del primo provvedimento.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dall’orientamento delle Sezioni riunite n. 2/2012/QM, secondo cui il protrarsi del trattamento provvisorio non consolida una pensione definitiva, ma attualizza semmai il diritto del pensionato a chiedere al giudice amministrativo il risarcimento del danno da ritardo. Il potere di recupero dell’indebito permane anche dopo la scadenza dei termini procedimentali.
Il superamento del termine non implica però automaticamente l’irripetibilità: occorre valutare la tutela della buona fede e dell’affidamento. La Corte richiama la Sez. riunite n. 7/2011/QM e la Sez. II Centr. App. n. 195/2018, ribadendo che l’onere di allegare e provare il legittimo affidamento grava sul ricorrente, trattandosi di fatto impeditivo della restituzione.
Il Collegio individua i tre elementi costitutivi dell’affidamento: un vantaggio certo e univoco; una plausibile convinzione di avervi titolo, radicata nella buona fede; un arco temporale che persuada il beneficiario della stabilità del vantaggio. Il decorso del tempo, dunque, non è fattore di potenziamento ma elemento costitutivo.
Nel caso concreto, pur essendo decorso il triennio, la Corte ritiene il tempo trascorso accettabile. Nella determina provvisoria era espressamente indicato che la liquidazione era provvisoria in ragione dei tempi tecnici per l’attuazione del comma 707 dell’art. 1 della legge n. 190/2014: avviso specifico, che la distingue da altre fattispecie decise dalla stessa Sezione, dove le diciture erano generiche. Inoltre, la rilevante differenza tra le due determinazioni rende implausibile la buona fede del percipiente. Né rileva l’ingiustificato ritardo dell’Istituto, data l’oggettiva necessità di aggiornare i sistemi informatici.
In difetto di prova del legittimo affidamento, la Corte rigetta il ricorso. Le persistenti oscillazioni giurisprudenziali giustificano l’integrale compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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