Restituzione incentivi GSE e giurisdizione amministrativa esclusiva (TAR Lazio n. 12608 del 10.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La pretesa restitutoria del GSE relativa a incentivi per la produzione di energia, fondata su un provvedimento di decadenza o di rideterminazione adottato all’esito del potere di verifica di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ex art. 133, lett. o), c.p.a., in virtù del nesso di necessaria strumentalità tra incentivi e produzione di energia. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente non può sindacare in via incidentale la validità degli atti amministrativi consolidati posti a fondamento del credito, ma può solo dedurre fatti impeditivi, modificativi o estintivi, la cui prova grava su di lui. La richiesta di voltura della convenzione, comportando il subentro in tutti i rapporti anteriori al trasferimento, integra un riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione.

Il Fatto

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti dell’odierno opponente per la restituzione della somma di euro 21.501,67, relativa a incentivi erogati per un impianto fotovoltaico ammesso alle tariffe del D.M. 5 maggio 2011. Il credito traeva origine dalla risoluzione della convenzione, a seguito della cancellazione dal Registro delle imprese della ditta individuale del titolare originario, e dal successivo ricalcolo degli incentivi, effettuato in base al potere di verifica di cui all’art. 42 del D.Lgs. n. 28/2011. Il destinatario della richiesta, che aveva chiesto e ottenuto il subentro nella convenzione, proponeva opposizione, contestando la sussistenza del credito, la legittimità della risoluzione e del successivo trasferimento di titolarità, la prova dei pagamenti e l’idoneità degli atti interruttivi della prescrizione.

La Motivazione della Corte

Il TAR affronta preliminarmente il profilo della giurisdizione, rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. Richiamando il recente orientamento delle Sezioni Unite, il Collegio distingue il caso in esame da quello della domanda di restituzione conseguente a un provvedimento di decadenza ormai consolidato a seguito di un separato giudizio conclusosi sulla legittimità. Nel caso di specie, la pretesa creditoria del GSE è riconducibile al potere autoritativo di verifica e rideterminazione dell’incentivo, sicché il credito azionato in via monitoria partecipa della natura pubblicistica del rapporto e rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, lett. o), c.p.a. e dell’art. 118 c.p.a.

Nel merito, la sentenza afferma che l’opposizione ha ad oggetto l’an della sussistenza del credito e che l’inversione dei ruoli processuali non modifica la ripartizione dell’onere probatorio. Il creditore deve provare il fatto costitutivo della pretesa, mentre il debitore opponente ha l’onere di allegare e provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi. Gli atti amministrativi posti a fondamento del decreto ingiuntivo, non impugnati nei termini, si considerano consolidati e il giudice dell’opposizione non può sindacarne la validità in via incidentale, ma deve limitarsi a verificarne la perdurante esistenza ed efficacia.

Con riguardo al subentro, il Collegio esclude che la risoluzione della convenzione costituisca un ostacolo al trasferimento di titolarità, valorizzando la richiesta di voltura presentata dall’opponente “causa morte” del padre e la successiva accettazione da parte del GSE, qualificata come rinuncia implicita all’effetto risolutorio. La distinzione tra debito contrattuale ed ereditario è ritenuta irrilevante, in quanto la voltura ha attuato un subentro in tutti i rapporti anteriori, con effetto di “accollo” ex art. 1409 cod. civ., richiamando la giurisprudenza della Cassazione che accomuna gli effetti della voltura a quelli della successione ereditaria.

In tema di prescrizione, la richiesta di trasferimento della titolarità e la sua accettazione integrano un riconoscimento del diritto del creditore, idoneo a interrompere il termine prescrizionale, cui hanno fatto seguito ulteriori atti interruttivi. La Corte ritiene inoltre infondate le censure sulla notifica delle richieste di restituzione, valorizzando l’efficacia di atto pubblico dell’avviso di ricevimento, superabile solo con la querela di falso, e sulla validità della comunicazione inviata all’indirizzo di posta elettronica ordinaria, in quanto il domicilio digitale era stato eletto dallo stesso interessato, con conseguente applicazione della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ.. L’opposizione è pertanto respinta, con conferma del decreto ingiuntivo e condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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