Controlli GSE e decadenza parziale: l’accertamento su elementi dichiarati non è autotutela (TAR Lazio n. 12607 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il potere esercitato dal GSE all’esito di un procedimento di controllo su un impianto fotovoltaico ammesso a tariffa incentivante, che accerti il difetto di requisiti dichiarati dal beneficiario, è qualificabile come decadenza parziale ai sensi dell’art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 e non come autotutela, quando si fondi su nuovi elementi conoscitivi acquisiti in sede istruttoria e non oggetto di precedente verifica sostanziale. L’accertamento di una non veridica rappresentazione dei fatti da parte del soggetto responsabile esclude la maturazione del legittimo affidamento e giustifica la rideterminazione della tariffa, senza che rilevi il termine ragionevole di cui all’art. 21-nonies della l. n. 241/1990.
Il Fatto
La società ricorrente, titolare di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 1.150,76 kW, aveva ottenuto l’ammissione alla tariffa incentivante prevista dal D.M. 6 agosto 2010 per la tipologia “pergole, serre, tettoie e pensiline”. A seguito di un procedimento di verifica avviato nel 2022 e conclusosi con un sopralluogo, il GSE ha accertato che parte delle strutture su cui erano installati i moduli non insisteva su un’area avente la destinazione a parcheggio dichiarata, rideterminando la tariffa in misura inferiore.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha innanzitutto qualificato il potere esercitato dal GSE come decadenza parziale, e non come autotutela, valorizzando l’emersione di un elemento nuovo – la mancata adibizione a parcheggio dell’area – non valutato nelle precedenti interlocuzioni del 2011-2012 e del 2023. Tale elemento, emerso solo a seguito del sopralluogo, ha reso necessarie ulteriori verifiche su circostanze semplicemente dichiarate o autocertificate dal beneficiario, escludendo che il provvedimento conclusivo costituisse un mero riesame di atti già positivamente valutati.
Quanto al termine per l’esercizio del potere, la Corte ha ritenuto che il dies a quo decorra dalla possibilità per l’amministrazione di svolgere un compiuto accertamento dei fatti, individuato nella data in cui il GSE ha acquisito le risultanze istruttorie. In ogni caso, anche volendo qualificare il potere come autotutela, il superamento del termine ragionevole sarebbe giustificato dalla falsa rappresentazione della situazione fattuale, richiamando l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990.
Con riguardo al legittimo affidamento, il Tribunale ha escluso che possa maturarlo l’operatore che abbia fornito una rappresentazione non veridica dei fatti, richiamando la giurisprudenza unionale in materia di incentivi energetici e precisando che l’aspettativa alla debenza degli incentivi può sorgere solo all’esito positivo delle verifiche.
Il TAR ha poi respinto la censura di incompetenza del GSE a sindacare il titolo autorizzativo, affermando che la verifica sulla destinazione dell’area non invade le attribuzioni comunali, costituendo una questione pregiudiziale risolta nell’esercizio del proprio potere di controllo sui requisiti di accesso agli incentivi. La difformità tra le dichiarazioni del beneficiario e lo stato dei luoghi, accertata tramite Google Earth, non integra un sindacato sulla legittimità del titolo edilizio.
Infine, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul difetto di motivazione, evidenziando che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare le osservazioni pertinenti all’oggetto del procedimento, senza necessità di analitica confutazione. Nel caso di specie, il GSE ha considerato le controdeduzioni della società, ritenendole inidonee a superare le criticità emerse. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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