Atto non provvedimentale e interesse ad agire nel giudizio di conversione (TAR Lombardia n. 1109 del 04.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Non ha natura provvedimentale, e non è quindi autonomamente impugnabile, la nota interna con cui l’amministrazione, in risposta a una richiesta dell’Avvocatura dello Stato, illustri la legittimità del proprio operato in un giudizio pendente. La carenza di una posizione di interesse concreto, diretto ed attuale rende il ricorso inammissibile. L’amministrazione non può colmare il deficit motivazionale del provvedimento impugnato mediante scritti difensivi, che restano mere difese. La declaratoria di inammissibilità per la natura dell’atto non preclude, di per sé, ulteriori iniziative a tutela dello straniero.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino straniero, aveva ottenuto da altra Questura un permesso di soggiorno per protezione speciale con scadenza al 14.2.2024. Nel novembre 2023 aveva presentato alla Questura competente istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato, senza ricevere alcun provvedimento espresso.
Con un primo ricorso avverso il silenzio, definito con sentenza di improcedibilità, egli aveva dichiarato di non avere più interesse, ritenendo sopravvenuto un provvedimento di rigetto. Nel nuovo giudizio ha impugnato la relazione che la Questura aveva trasmesso all’Avvocatura dello Stato e da questa depositata nel fascicolo del giudizio sul silenzio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto disposto l’espunzione dal fascicolo della memoria e dei documenti depositati dal ricorrente solo il 17.10.2025, oltre i termini previsti dall’art. 73 c.p.a. per le produzioni a ritroso rispetto all’udienza pubblica.
Nel merito, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. L’atto impugnato è una mera nota interna indirizzata dalla Questura all’Avvocatura dello Stato e da questa depositata nel giudizio avverso il silenzio: non riveste carattere provvedimentale, ma costituisce un semplice scritto difensivo con cui l’amministrazione ha sostenuto la legittimità del proprio silenzio sull’istanza di conversione.
Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza, anche della stessa Sezione, secondo cui l’amministrazione non può colmare il deficit motivazionale del provvedimento impugnato mediante scritti difensivi, privi di natura provvedimentale. La nota contestata va qualificata come chiarimento rivolto all’Avvocatura per l’esercizio della difesa tecnica nel giudizio allora pendente.
La Corte ha inoltre ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 388 del 6.5.2024, con cui era stato definito il giudizio sul silenzio: il preteso provvedimento espresso non è costituito dalle affermazioni contenute nella relazione difensiva, depositate senza commento nel fascicolo processuale. Quella pronuncia, precisa il Collegio, ha valore meramente processuale, senza alcun contenuto accertativo circa l’esistenza del provvedimento espresso, che in realtà mai è stato emesso.
Il ricorrente, dunque, aveva erroneamente ritenuto sopravvenuto un provvedimento di rigetto. Essendo il ricorso rivolto avverso un atto di natura non provvedimentale, manca la posizione di interesse concreto, diretto ed attuale, e la domanda è inammissibile. La natura della decisione, conclude il Collegio, potrebbe non precludere eventuali ulteriori iniziative a tutela dello straniero. Le spese sono state compensate.
Nota della Redazione
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