Accesso agli atti: inammissibile il ricorso contro il diniego meramente confermativo (TAR Campania n. 1331 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di accesso agli atti, qualora un’istanza sia stata esaminata e respinta, l’interessato ha l’onere di impugnare tempestivamente il provvedimento lesivo. La successiva riproposizione della medesima istanza non fa sorgere in capo all’Amministrazione alcun obbligo di provvedere. È pertanto inammissibile il ricorso proposto avverso l’atto meramente confermativo o avverso il silenzio su tale ulteriore istanza. Solo la deduzione di fatti nuovi, non rappresentati nell’originaria richiesta, può radicare un nuovo obbligo di provvedere. La distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo dipende dall’esistenza di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi.

Il Fatto

Il ricorrente, avvocato, ha proposto ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. per l’annullamento del diniego formatosi sull’istanza di accesso agli atti, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei documenti e la nomina di un commissario ad acta. Oggetto della richiesta erano il registro di presenza in servizio di una dipendente e gli atti relativi agli orari di servizio di un istituto scolastico, per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023.

L’Amministrazione resistente si è costituita eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, poiché il diniego impugnato costituiva il riscontro a una mera reiterazione di istanze di accesso già presentate e respinte con note non impugnate. Il ricorrente ha contestato la tardività della costituzione e del deposito documentale della resistente, chiedendone lo stralcio. La causa, rinviata su concorde richiesta, è stata trattenuta in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha esaminato in via prioritaria la questione preliminare, ricordando che l’esame delle eccezioni di rito deve precedere la valutazione del merito, salvo eccezionali esigenze di semplificazione. Ha anzitutto respinto l’eccezione di tardività sollevata dal ricorrente: la resistente si è costituita nel termine dell’art. 46 cod. proc. amm. e ha depositato documenti e memoria nel rispetto del termine dimezzato dell’art. 73, comma 1, cod. proc. amm. e dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm., pari a venti giorni liberi per i documenti, quindici per le memorie e dieci per le repliche. Il Tribunale ha così potuto fondare la decisione sulle difese e sui documenti tempestivamente prodotti.

Nel merito, la Corte ha accolto l’eccezione di inammissibilità. Ha richiamato l’orientamento costante secondo cui, quando un’istanza di accesso è stata respinta, l’interessato deve impugnare l’atto lesivo; se l’istanza viene riproposta, l’Amministrazione non è obbligata a provvedere e può limitarsi a rilevare l’insussistenza di tale obbligo o non rispondere. Solo la presenza di fatti nuovi può far sorgere un nuovo obbligo di provvedere.

Il Collegio ha poi applicato la distinzione tra atto di conferma in senso proprio e atto meramente confermativo, che dipende dalla sussistenza di una nuova istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Nel caso concreto, la nota impugnata si è limitata a ribadire le motivazioni già espresse nelle precedenti comunicazioni di diniego, integralmente richiamate, senza alcun riesame della situazione.

Poiché il ricorrente, con l’ultima istanza, ha solo ribadito il contenuto delle precedenti, allegando documenti non prodotti in precedenza e chiarendo le esigenze difensive riferite al medesimo giudizio civile, la nota impugnata ha natura meramente confermativa rispetto al primo diniego, non impugnato. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile. Il Collegio ha precisato che ciò non ostacola l’acquisizione dei documenti tramite gli strumenti di esibizione istruttoria ex artt. 210, 211 e 213 cod. proc. civ., data l’autonomia della situazione legittimante l’accesso. Le spese sono state compensate in ragione della natura in rito della decisione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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