Restituzione oneri concessori per opera non realizzata o demolita (TAR Sicilia n. 610 del 02.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione sussiste anche quando l’opera assentita non sia stata realizzata, o sia stata realizzata solo in parte e poi demolita, poiché viene meno il presupposto di legge del pagamento, costituito dalla contribuzione al carico urbanistico. La pretesa del privato si qualifica come ripetizione d’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 cod. civ. L’effetto decadenziale conseguente alla inerzia protrattasi oltre il termine per l’inizio dei lavori, pur discendendo direttamente dalla legge, necessita di un provvedimento comunale che, con effetti dichiarativi, accerti l’intervenuta decadenza. In difetto di tale atto, il termine di prescrizione decennale di cui all’art. 2946 cod. civ. non può ritenersi decorso.

Il Fatto

Nel 2005 il Comune rilasciava una concessione edilizia per la costruzione di un edificio, con versamento di oneri concessori per spese di urbanizzazione e costo di costruzione. Per problemi finanziari l’intervento non veniva completato e risultava edificato solo il piano terra.

Alla morte del titolare, l’erede universale, dopo aver eseguito la totale demolizione di quanto realizzato, richiedeva al Comune la restituzione degli oneri versati. Il Comune negava con una determina dirigenziale, opponendo la prescrizione del diritto, la mancanza di causa giuridica dell’onerosità, la volontarietà della demolizione e la qualificazione delle opere come incomplete. Il provvedimento veniva impugnato davanti al giudice amministrativo, che accoglieva il ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di tardività della deduzione della prescrizione, sollevata dal ricorrente in udienza. Rileva che la questione è superflua, poiché l’eccezione di prescrizione è palesemente infondata nel merito, e non procede quindi all’esame della sua tempestività per carenza di interesse del ricorrente.

Nel merito, il giudice qualifica la pretesa come ripetizione d’indebito oggettivo. Il diritto alla restituzione degli oneri sussiste anche per le opere irrealizzabili o abusive, perché viene meno il presupposto di legge del pagamento, costituito dalla contribuzione al carico urbanistico: la costruzione non è stata realizzata e non ha creato alcun carico.

Il Collegio dichiara inconferente l’argomento della volontarietà della demolizione. Lo spostamento patrimoniale può rimanere stabile soltanto a fronte della effettiva realizzazione di un intervento assistito da un titolo che lo preveda. Non rileva se l’edificazione sia mancata per volontà del titolare, per causa di forza maggiore o per factum principis.

L’unica circostanza idonea a escludere il diritto sarebbe stata la prescrizione. Sul punto il Collegio richiama la migliore giurisprudenza, secondo cui l’effetto decadenziale conseguente all’inerzia protrattasi oltre il termine massimo per l’inizio dei lavori, pur discendendo direttamente dalla legge, necessita comunque di un provvedimento comunale che, con effetti dichiarativi, accerti l’intervenuta decadenza (richiamati Cons. Stato, Sez. IV, n. 8978 del 2025 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 8672 del 2024).

Nel caso concreto nessun provvedimento ricognitivo della decadenza è stato adottato. L’art. 15 d.P.R. n. 380/2001 avrebbe astrattamente consentito un atto del genere a partire dal 2009, ma esso è mancato. Pertanto nessuna prescrizione è maturata: il termine decennale dell’art. 2946 cod. civ. decorre dal venir meno della causa dello spostamento patrimoniale e sarebbe scaduto solo nel 2035, mentre l’azione è stata esperita nel 2025. Il ricorso è accolto, con condanna del Comune alla restituzione delle somme e agli interessi legali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *