Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Lombardia n. 701 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza al giudicato del giudice ordinario è ammissibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., quando la sentenza da eseguire sia passata in giudicato e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. L’Amministrazione che non alleghi né provi l’avvenuta attivazione del beneficio riconosciuto dal giudice resta inadempiente, secondo i principi in tema di riparto dell’onere della prova (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001). Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e, in caso di persistente inadempimento, nomina commissario ad acta un dirigente dell’Amministrazione scolastica, che agisce quale organo ausiliario del giudice.
Il Fatto
Il ricorrente, docente non di ruolo, ha chiesto al TAR Lombardia l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale Ordinario di Cremona – Sezione Lavoro aveva accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per gli anni 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di 500,00 euro annui, condannando l’Amministrazione a metterla a disposizione. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero, che non vi aveva dato seguito.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio senza svolgere difese. Il ricorrente ha quindi chiesto al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione della sentenza del giudice del lavoro.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e risulta integrata la fattispecie dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto al profilo temporale, il Tribunale ha rilevato che è decorso il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. n. 669/1996. Ha poi dato atto che, dopo la riforma del processo civile di cui al D. Lgs. n. 149/2022, l’art. 475 cod. proc. civ. non richiede più l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia conforme all’originale. La notificazione al Ministero della sentenza in copia conforme è avvenuta il 10.04.2024, quella del ricorso introduttivo il 04.02.2025.
Nel merito il ricorso è stato accolto, in continuità con l’orientamento della Sezione su controversie analoghe. A fronte dell’inadempimento allegato, l’Amministrazione non ha fornito chiarimenti né indicazioni sulla mancata attivazione della carta elettronica del docente. Richiamando i principi della giurisprudenza di legittimità sul riparto dell’onere della prova tra debitore e creditore (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa del ricorrente.
Il Ministero è stato pertanto condannato a dare esecuzione alla sentenza entro centoventi giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione. Per il caso di inutile decorso del termine, è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, con facoltà di delega. Il commissario agirà su semplice richiesta degli interessati quale organo ausiliario del giudice, non già nella sua qualità di dirigente dell’Amministrazione scolastica, e darà corso all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta.
Le spese del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero resistente, in applicazione del criterio della soccombenza, con liquidazione nella misura di 600,00 euro oltre accessori e distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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