Carta docente riconosciuta in ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro (TAR Sicilia n. 607 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando il titolo esecutivo è costituito da una sentenza del giudice ordinario, sezione lavoro, che ha riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, la relativa ottemperanza è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, trovando il proprio fondamento nell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 decorre dalla notificazione del titolo in forma esecutiva. Ove l’amministrazione non vi provveda entro il termine assegnato dal giudice, si giustifica la nomina del commissario ad acta, con possibilità di delega a un funzionario di posizione apicale.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Ragusa, Sezione lavoro, n. 728/2025, era stato riconosciuto alla ricorrente il diritto a beneficiare della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero era stato condannato all’accredito di 500,00 euro per ciascun anno, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994.

La sentenza, notificata in forma esecutiva al Ministero, è passata in giudicato senza che l’amministrazione vi desse esecuzione. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza, notificato circa sei mesi dopo la notifica del titolo esecutivo. Il Ministero non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare due questioni. La prima riguarda il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, imposto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 1996 e successive modificazioni. Il Tribunale osserva che la notifica del ricorso è intervenuta dopo oltre sei mesi dalla notifica della sentenza, con conseguente integrale decorso del termine.

La seconda questione concerne la necessaria definitività del titolo. Il giudice amministrativo rileva che il passaggio in giudicato è condizione richiesta ogni qual volta non si tratti di ottemperanza a sentenze del giudice amministrativo. Sul punto richiama il precedente del Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 6905 del 2011, e dà atto dell’attestazione di segreteria che comprova l’irrevocabilità.

Nel merito, la pretesa della ricorrente trova fondamento nel titolo esecutivo formato dal giudice del lavoro. Il Collegio accoglie pertanto il ricorso e ordina al Ministero l’accredito delle somme sulla carta docente, per ciascuno degli anni scolastici accertati, oltre interessi o rivalutazione, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione.

Il Tribunale introduce inoltre una misura di garanzia per l’ipotesi di inottemperanza. Nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario di posizione apicale, affinché assicuri l’esecuzione del titolo entro ulteriori sessanta giorni dal vano scadere del primo termine.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con distrazione al difensore che ha dichiarato di aver anticipato le spese e di non aver riscosso le competenze, secondo il combinato disposto degli artt. 26, comma 1, cod. proc. amm. e 93, comma 1, cod. proc. civ..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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