Lo scrutinio preliminare della giurisdizione contabile: il beneficio dei quattro scatti è un tema di competenza esclusiva dei giudici pensionistici (Corte dei Conti Sez. giur. Liguria n. 59 del 16.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda giudiziale volta al riconoscimento del beneficio dei quattro scatti stipendiali di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 334/2000 non è inammissibile per carenza di interesse ad agire, poiché l’eventuale applicazione del limite legale del c.d. “doppio calcolo” di cui all’art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014 opera sul quantum e non sull’an del diritto vantato. La condizione di proponibilità del ricorso è integrata dalla presentazione di una domanda amministrativa, i cui requisiti di forma e di contenuto non possono essere definiti da fonti sub-legislative, ma solo dalla legge, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione. Ne consegue che l’eventuale inosservanza delle modalità telematiche previste da circolari interne non incide sulla procedibilità dell’azione giurisdizionale.

Il Fatto

Un ex funzionario della Polizia di Stato, collocato a riposo dal marzo 2022 con il sistema misto, chiedeva alla Corte dei conti il riconoscimento del beneficio dei quattro scatti stipendiali previsti dal combinato disposto del terzo e quinto comma dell’art. 27 del d.lgs. n. 334/2000. Egli lamentava che l’I.N.P.S. avesse applicato solo il beneficio del coefficiente di trasformazione relativo al 65° anno di età, negando i quattro scatti in quanto ritenuti spettanti ai soli pensionati con sistema retributivo.

Costituitosi, l’I.N.P.S. eccepiva l’inammissibilità della domanda per carenza di interesse ad agire e per omessa presentazione di una valida domanda amministrativa, asserendo che la richiesta inviata via pec non fosse equipollente all’istanza telematica dedicata alla ricostituzione della pensione. Nel merito, l’Istituto negava il cumulo dei benefici e deduceva l’avvenuta applicazione di altra maggiorazione.

La Motivazione della Corte

La Corte respinge l’eccezione di carenza di interesse ad agire, osservando che l’utilità del provvedimento richiesto va valutata rispetto alla lesione denunciata, e che il limite del “doppio calcolo” invocato dall’I.N.P.S., anche ove operante, non scalfisce l’an del diritto ma incide esclusivamente sulla misura della prestazione.

Quanto all’eccezione di inammissibilità per omessa domanda amministrativa, la Corte, richiamando la normativa sul giusto processo di cui all’art. 111 della Costituzione, afferma che le forme e modalità di presentazione della domanda amministrativa, essendo presupposto per l’esercizio dell’azione, sono coperte da una riserva assoluta di legge e non possono essere rimesse a provvedimenti regolamentari o amministrativi. La norma invocata dall’Istituto si limita ad attribuire all’ente il potere di definire termini e modalità per l’utilizzo dei servizi telematici, senza introdurre un obbligo di presentazione esclusiva in forma telematica la cui violazione possa rendere improcedibile l’azione. Nel caso concreto, la domanda del ricorrente, inviata via PEC e riscontrata dall’Istituto, integra la condizione di proponibilità.

Nel merito, la Corte accerta la fondatezza della pretesa. Dall’esame del quadro normativo emerge che il comma 5 dell’art. 27 d.lgs. n. 334/2000, con l’uso della congiunzione “e”, impone l’applicazione congiunta dei benefici di cui ai commi 3 e 4 ai funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 336/1982 e collocati a riposo con i nuovi limiti di età. Il comma 4, riferendosi ai “funzionari di cui al comma 3”, dimostra che i due benefici non sono alternativi, ma operano parallelamente. Il riconoscimento del beneficio al solo personale in regime retributivo creerebbe una disparità di trattamento irragionevole, poiché negherebbe l’accesso alle tutele ai soggetti con trattamenti generalmente meno elevati.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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