Estinzione del giudizio per definizione agevolata ex art. 12-bis d.l. n. 84/2025 dichiarata d’ufficio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 785 del 14.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 12-bis d.l. n. 84/2025, come convertito dalla legge n. 108/2025, costituisce norma di interpretazione autentica dell’art. 1, comma 236, legge n. 197/2022, chiarendo che, ai fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l’effettivo perfezionamento si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute. L’estinzione è dichiarata dal giudice d’ufficio, previa presentazione della dichiarazione e della documentazione attestante il versamento della prima rata, e comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti non passati in giudicato. In assenza di norme specifiche, le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, ai sensi dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c.

Il Fatto

Con sentenza n. 546/2021, la Corte d’Appello dell’Aquila, accogliendo il gravame proposto dall’I.N.P.S., aveva ritenuto validamente interrotto il termine quinquennale di prescrizione del credito vantato nei confronti del contribuente per contributi previdenziali relativi alla Gestione separata Lavoratori autonomi per l’anno 2012. Avverso tale pronuncia, il contribuente proponeva ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Nel corso del giudizio di legittimità, il ricorrente presentava domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione, c.d. rottamazione-quater, ai sensi dell’art. 1, commi da 231 a 252, legge n. 197/2022, versando la prima rata dell’importo dovuto e le successive rate scadute.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha preliminarmente accertato che il ricorrente aveva ritualmente presentato, in data 13 febbraio 2023, la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del carico dedotto nel giudizio e che aveva provveduto al pagamento della prima rata, come da piano di rateizzazione prodotto unitamente alla contabile del versamento.

In applicazione dell’art. 12-bis del d.l. n. 84/2025, norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di conversione 30 luglio 2025, n. 108, la Corte ha chiarito che, ai fini dell’estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione, l’effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata. La declaratoria di estinzione deve essere pronunciata d’ufficio dal giudice, previa presentazione della dichiarazione prevista dall’art. 1, comma 235, legge n. 197/2022 e della documentazione attestante l’avvenuto versamento.

Ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio, la Corte ha evidenziato che la parte ricorrente aveva prodotto la determinazione delle somme dovute da parte dell’Agenzia delle entrate, la prova del pagamento della prima rata nei termini di legge e la prova del pagamento delle rate successive.

Quanto alle spese di lite, in assenza di norme specifiche, la Corte ha ritenuto applicabile la regola generale dell’art. 310, ultimo comma, c.p.c., secondo cui le spese del processo estinto restano a carico delle parti che le hanno anticipate, con conseguente pronuncia di non luogo sulle spese processuali.

Infine, la Corte ha escluso l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, trattandosi di disposizione che consegue alle sole declaratorie di infondatezza nel merito ovvero di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione, non già alla pronuncia di estinzione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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