Restituzione di somma data a mutuo: onere della prova sul solvens (Cass. civ. Sez. II n. 20964 del 23.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La datio di una somma di denaro non vale, di per sé, a fondare la richiesta di restituzione quando l’accipiens, ammessa la ricezione, contesti il titolo posto a base della pretesa. La contestazione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configura eccezione in senso sostanziale e non inverte l’onere della prova. Chi agisce in restituzione di somme date a mutuo deve provare per intero il fatto costitutivo: non solo la consegna, ma anche il titolo giuridico da cui deriva l’obbligo restitutorio. La prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l’attore fondi la domanda esclusivamente su uno specifico contratto, senza domande subordinate di indebito o di arricchimento senza causa.
Il Fatto
Un soggetto conviene in giudizio davanti al Tribunale di Macerata la propria controparte, chiedendo la restituzione di una somma di denaro consegnata mediante assegno bancario, qualificando la dazione come prestito. La convenuta eccepisce che non si trattava di mutuo, ma di elargizione compiuta in adempimento di un dovere morale, in ragione dell’assistenza prestata come convivente more uxorio al fratello dell’attore durante la convivenza, protrattasi fino al decesso di questi.
Il tribunale rigetta l’eccezione, ritiene provato il rapporto obbligatorio e condanna la convenuta alla restituzione. La Corte d’appello di Ancona riforma la decisione, applicando i principi giurisprudenziali in materia di onere probatorio. Il solvens propone ricorso per cassazione con un solo motivo, illustrato da memoria; la controricorrente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente denunzia violazione degli artt. 1421, 770 e 782 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ.: la corte d’appello, ravvisando nella dazione una donazione, avrebbe dovuto rilevare d’ufficio la nullità del negozio per difetto della forma essenziale. La Suprema Corte dichiara il motivo inammissibile.
Il Collegio richiama il principio consolidato secondo cui la consegna di una somma non basta a fondare la pretesa restitutoria, occorrendo la prova del titolo. La contestazione dell’accipiens, che deduca una diversa ragione della dazione, non si tramuta in eccezione in senso sostanziale e non vale a invertire l’onere della prova, che resta interamente a carico dell’attore.
La Corte richiama Cass. n. 17050 del 2014, decisiva per comprendere la ratio della sentenza impugnata. Tale pronuncia conferma il principio e lo precisa: la prova rigorosa del titolo è richiesta solo quando l’attore ponga a fondamento della domanda esclusivamente uno specifico contratto, senza formulare domande subordinate di accertamento dell’ingiustificatezza del pagamento, di ripetizione di indebito o di arricchimento senza causa. Se il solvens dimostra il pagamento, il convenuto deve quanto meno allegare il titolo che lo legittima a trattenere la somma.
La corte d’appello ha riconosciuto che tale allegazione era stata fornita dalla convenuta e ha applicato il principio sull’onere della prova senza riserve. Il passaggio finale della sentenza impugnata non significa che la domanda è stata rigettata per l’accoglimento di una donazione, come assume il ricorso. La ratio è nel riconoscimento che il solvens non ha dato prova del fatto costitutivo della pretesa.
Il ricorso è quindi inammissibile, con addebito delle spese di lite alla parte ricorrente. La Corte dà inoltre atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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