Riforma della condanna: restituzione delle sole somme nette percepite (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12494 del 08.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
In caso di riforma, totale o parziale, della sentenza che ha condannato il datore di lavoro al pagamento di somme in favore del lavoratore, il diritto di ripetizione dell’indebito si estende esclusivamente a quanto il lavoratore abbia effettivamente percepito. Il datore di lavoro non può pretendere la restituzione degli importi al lordo delle ritenute fiscali, mai entrati nella sfera patrimoniale del dipendente. Il venir meno con efficacia ex tunc dell’obbligo fiscale ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, che attribuisce il diritto al rimborso in via principale a chi ha eseguito il versamento, anche nelle ipotesi di inesistenza totale o parziale dell’obbligo. Il giudice di rinvio deve quindi accertare entità, composizione e natura delle somme versate, escludendo quelle trattenute a titolo di ritenuta.
Il Fatto
La vicenda origina dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore. Il Tribunale di Piacenza, con la sentenza n. 178/2015, aveva accolto le domande del lavoratore; la Corte d’appello di Bologna, in un primo giudizio, aveva confermato la decisione. A seguito di cassazione con rinvio, la medesima Corte territoriale, riunite le cause di riassunzione, ha riformato il primo grado: ha dichiarato legittimo il licenziamento e ha condannato il lavoratore alla restituzione della somma complessiva di euro 130.844,34, oltre interessi.
Il lavoratore ha impugnato la decisione, lamentando che la condanna comprendeva anche gli importi versati all’erario dal datore di lavoro-sostituto a titolo di ritenute IRPEF, somme mai entrate nella sua sfera patrimoniale.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda sulla violazione degli artt. 2033 cod. civ., 38 d.P.R. n. 602 del 1973 e 53 Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. La Suprema Corte ritiene la censura ammissibile, poiché la questione era stata devoluta al giudice del rinvio e non costituisce motivo nuovo.
La Corte richiama il proprio consolidato orientamento: in caso di riforma della condanna, il datore di lavoro ha diritto di ripetere soltanto ciò che il lavoratore abbia concretamente percepito. Non può pretendere importi al lordo delle ritenute fiscali, perché questi non sono mai transitati nel patrimonio del dipendente. Il venir meno ex tunc dell’obbligo fiscale rientra nel perimetro dell’art. 38, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, che riconosce il diritto al rimborso fiscale in capo a chi ha eseguito il versamento, anche quando l’obbligo risulti totalmente o parzialmente inesistente.
Nel caso concreto, la Corte d’appello aveva affermato che il lavoratore doveva restituire tutte le somme versategli, senza però accertare la fattispecie concreta. L’importo di euro 130.844,34 compare solo nel dispositivo, senza indicazione dei singoli pagamenti, delle loro date e della loro composizione al netto o al lordo delle ritenute fiscali.
La sussunzione operata dal giudice di merito è quindi corretta in astratto, ma non sostenuta da alcun accertamento effettivo. La sentenza viene pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, perché riesamini la domanda di restituzione applicando i principi enunciati e regoli anche le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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