Ricorso inammissibile se manca l’esposizione dei fatti di causa (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 21551 del 31.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che ometta l’esposizione sommaria dei fatti di causa è inammissibile, perché il requisito dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. non risponde a un’esigenza di mero formalismo, ma consente alla Corte di conoscere dall’atto, senza attingere aliunde, gli elementi indispensabili per la cognizione dell’origine e dell’oggetto della controversia. In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, che consente di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione dei contratti collettivi nazionali, è norma di stretta interpretazione e non si applica ai contratti collettivi regionali. La denunciata mancata applicazione di un ragionamento presuntivo, ove il giudice di merito non abbia motivato, è deducibile solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come omesso esame di un fatto secondario decisivo, non come violazione di norma di diritto.

Il Fatto

Quattro dipendenti hanno convenuto in giudizio l’azienda sanitaria provinciale di appartenenza per ottenere la condanna al pagamento del beneficio economico previsto dal progetto qualità, dopo che l’indennità era stata loro corrisposta e poi sospesa. Il Tribunale ha accolto la domanda. La Corte d’appello di Palermo, con sentenza n. 403/2019, ha riformato la decisione in accoglimento dell’appello dell’azienda.

I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, incentrati sulla violazione degli accordi collettivi regionali, sull’inosservanza del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sul mancato ricorso al ragionamento presuntivo da parte del giudice di appello. L’azienda si è difesa con controricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha rilevato in via assorbente che l’atto di impugnazione non contiene alcuna esposizione dei fatti di causa essenziali all’illustrazione dei motivi, con violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il requisito non ha funzione meramente formale: serve a consentire alla Corte di ricostruire dall’atto, senza attingere aliunde, le pretese reciproche delle parti, le eccezioni, lo svolgimento processuale e il tenore della sentenza impugnata. Nel caso concreto, per comprendere anche solo in parte la vicenda è stato necessario consultare la sentenza di appello e il controricorso.

Ulteriori profili di inammissibilità sono emersi dall’esame dei motivi. Quanto alle censure sulla contrattazione integrativa regionale, la Corte ha richiamato il principio secondo cui l’art. 63, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001, che permette di denunciare direttamente in sede di legittimità la violazione dei contratti collettivi nazionali, è norma di stretta interpretazione e non trova applicazione ai contratti regionali ivi non contemplati (Cass., Sez. L, n. 7671 del 18 aprile 2016).

Quanto all’interpretazione dei contratti regionali, i ricorrenti si sono limitati a prospettare una lettura alternativa a quella del giudice di merito, inammissibile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, n. 9461 del 9 aprile 2021).

Le doglianze sul ragionamento presuntivo sono parimenti inammissibili. In tema di presunzioni, la mancata applicazione di un’inferenza che si sarebbe potuta e dovuta compiere, ove il giudice non abbia motivato, non è deducibile come violazione di norma di diritto, ma solo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come omesso esame di un fatto secondario decisivo (Cass., Sez. 3, n. 17720 del 6 luglio 2018). Nella specie la Corte d’appello ha valutato tutti i profili rilevanti, con motivazione completa e senza dati estranei al giudizio.

Priva di pregio è infine l’affermazione per cui negare un diritto e non riuscire a provarlo equivarrebbe a riconoscerlo, come pure la censura che vorrebbe desumere dal rifiuto dell’azienda di esibire la graduatoria il fatto dell’avvenuta presentazione delle domande: si tratta di circostanze non correlate e di una valutazione istruttoria riservata al giudice del merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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