Mansioni superiori nel pubblico impiego: la distinzione tra Aree e profili professionali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2075 del 31.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, il giudizio volto all’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori si sviluppa in tre fasi: accertamento in fatto delle attività concretamente svolte, individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo e raffronto tra i risultati delle due indagini. L’assegnazione del dipendente a mansioni corrispondenti a una qualifica superiore ai sensi dell’art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 legittima il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. solo a condizione che le mansioni siano state svolte nella loro pienezza sotto il profilo quantitativo e qualitativo e che, in relazione all’attività spiegata, siano stati esercitati i poteri e assunte le responsabilità correlate. La distinzione tra Aree professionali non si fonda sulla qualificazione formale delle attività ma sul diverso grado di responsabilità assunto dal lavoratore nel proprio contesto di lavoro.
Il Fatto
Un lavoratore, inquadrato nell’Area professionale “A”, posizione economica “A2”, proponeva opposizione allo stato passivo della liquidazione coatta amministrativa del proprio ex datore di lavoro, volta all’accertamento del credito per differenze retributive maturate per lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili all’Area “B”, posizione “B2”, nel periodo compreso tra il 15.1.2003 e il 30.6.2017. Il Tribunale di Roma rigettava l’opposizione, ritenendo che il lavoratore non avesse allegato l’esercizio in concreto di mansioni superiori ma avesse dedotto l’illegittimità del proprio inquadramento originario, non considerando la distinzione tra Area e profilo professionale. Avverso tale provvedimento il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure del ricorrente. In primo luogo ha rammentato il consolidato principio secondo cui il giudizio di inquadramento si articola in tre momenti logici, ciascuno dei quali deve trovare ingresso nel ragionamento decisorio, a pena di violazione dell’art. 2103 cod. civ. e, per il pubblico impiego, dell’art. 52 d.lgs. n. 165/2001. Il giudice di merito aveva invece correttamente svolto il giudizio trifasico, riportando le declaratorie contrattuali e individuando il tratto distintivo tra le Aree nella diversa responsabilità assunta dai dipendenti.
La Corte ha condiviso la lettura delle declaratorie del CCNL e del CCNI di comparto, evidenziando come la diversa responsabilità in ordine al risultato nel contesto di lavoro costituisca il connotato distintivo dell’Area B rispetto all’Area A. Ha richiamato il precedente di Cass. n. 25765/2024, che ha chiarito come l’assetto sostanziale della classificazione non sia mutato tra il CCNL 1998-2001 e il CCNL 2006-2009, e come i contratti integrativi non possano contrastare con la disciplina dei contratti nazionali.
Ha quindi disatteso l’assunto del ricorrente secondo cui la responsabilità per il risultato non costituirebbe il discrimine tra le Aree. Ha infine ribadito l’orientamento per cui, nel pubblico impiego, il diritto alla retribuzione per le mansioni superiori ex art. 52, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 e art. 36 Cost. sussiste solo se le mansioni siano svolte nella pienezza e con l’assunzione dei poteri e delle responsabilità a esse correlate. Nel caso di specie, il Tribunale aveva escluso che l’attività di autista soccorritore implicasse tale assunzione di responsabilità, non essendo dirimenti le prove testimoniali che descrivevano mere attività di assistenza in attesa dell’intervento del personale del 118.
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Nota della Redazione
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