Restituzione nel termine: onere di allegare la conoscenza della sentenza (Cass. pen. Sez. V n. 23229 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2, cod. proc. pen., nella formulazione antecedente alla novella di cui alla legge 28 aprile 2014, n. 67, grava sul richiedente l’onere di allegazione in ordine al momento di effettiva conoscenza del provvedimento. Tale onere è soddisfatto solo ove sia fornito un principio di dimostrazione suscettibile di verifica processuale, idoneo ad ancorare il vaglio di tempestività dell’istanza. L’attivazione d’ufficio del giudice presuppone, a monte, una prospettazione adeguata del fatto da parte dell’istante. In difetto, la richiesta è inammissibile, non potendo il richiedente dolersi del mancato accertamento giudiziale.

Il Fatto

Il ricorrente era stato condannato in contumacia dal Tribunale di Bergamo, con sentenza del 2007, per il reato di furto in abitazione. Ricevuta dalla cancelleria, in data 23 giugno 2025, copia della sentenza, proponeva istanza di restituzione in termini ex artt. 175, comma 2, cod. proc. pen. e 462 cod. proc. pen., depositandola il 23 luglio 2025, entro il trentesimo giorno.

La Corte d’appello di Brescia, con ordinanza n. 290/2025, dichiarava inammissibile l’istanza per difetto di allegazione specifica sul momento dell’effettiva conoscenza. Il ricorrente impugnava la decisione davanti alla Cassazione, deducendo la violazione dell’art. 175, comma 2-bis, cod. proc. pen. e il difetto di motivazione.

La Motivazione della Corte

La Quinta Sezione ricostruisce il riparto di oneri che governa l’istituto. Spetta all’istante allegare il momento in cui è venuto a conoscenza del provvedimento; spetta al giudice accertare l’eventuale diverso momento di quella conoscenza e valutare la tempestività della richiesta. Il richiedente non deve dimostrare i fatti, ma indicarli con adeguata precisione, poiché essi appartengono al suo patrimonio conoscitivo.

Il Collegio richiama un proprio precedente, Sez. IV, Ordinanza n. 1427 del 27/11/2025, dep. 14/01/2026, Rv. 289174, secondo cui l’onere è soddisfatto ove sia fornito un principio di dimostrazione suscettibile di verifica. Nel caso concreto, tuttavia, il ricorrente si era limitato a dedurre di avere appreso della condanna al momento del rilascio della copia, senza allegare alcun elemento oggettivo verificabile, e senza indicare la ragione per cui solo dopo tanti anni si fosse determinato a richiedere quella copia.

Il giudice di merito non è stato quindi posto in condizione di operare il vaglio che gli compete. Il riferimento al contatto con il difensore per l’estrazione della copia resta un dato rimesso alla sola affermazione dell’istante. La Corte richiama sul punto Sez. 1, Ordinanza n. 7965 del 08/01/2016, Rv. 266330, Sez. 4, n. 4106 del 07/01/2014, Rv. 258440 e Sez. 6, Sentenza n. 18084 del 21/03/2018, Rv. 272922, nonché Sez. 3, n. 28914/2013, Rv. 255591.

Assume rilievo dirimente il lungo tempo trascorso dalla sentenza impugnata. Esso rende vieppiù evidente che le circostanze della sopravvenuta conoscenza fanno parte del patrimonio conoscitivo dell’istante, il solo a poterle indicare con esattezza. La Corte territoriale ha dunque correttamente dichiarato inammissibile la richiesta. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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