Mandato di arresto europeo: ricorso in cassazione solo per i motivi dell’art. (Cass. pen. Sez. VI n. 20903 del 05.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza resa dalla Corte di appello sulla richiesta di consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo, l’art. 22 della legge n. 69/2005, come modificato dall’art. 18 del d.lgs. n. 10/2021, ammette il ricorso per cassazione nei soli limiti dei motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen.; è dunque inammissibile la censura per vizio di motivazione, anche se formulata come travisamento della prova per omissione. Ai fini dell’accertamento del radicamento del consegnando, cittadino di uno Stato membro, sul territorio italiano, l’art. 28 del d.lgs. n. 10/2021 àncora la disciplina transitoria alla trasmissione del mandato di arresto e non al tempo del commesso reato: si applica quindi il nuovo art. 18-bis, comma 2, della legge n. 69/2005, che richiede dimora o residenza in Italia da almeno cinque anni. Spetta al ricorrente allegare e provare il presupposto, che non può desumersi da un’offerta di assunzione successiva all’arresto.

Il Fatto

La Corte di appello di Napoli ha disposto la consegna all’autorità giudiziaria di uno Stato membro del consegnando, destinatario di mandato di arresto europeo emesso il 5 marzo 2025 per l’esecuzione di una sentenza di condanna a due anni di reclusione per furto aggravato dalla esposizione alla pubblica fede e guida senza patente.

Il consegnando ha proposto ricorso deducendo, con il primo motivo, il vizio di motivazione per travisamento della prova per omissione, per non avere la Corte territoriale valutato la documentazione prodotta a fini del rifiuto di consegna ai sensi dell’art. 18-bis della legge n. 69/2005, asseritamente decisiva per l’accertamento dello stabile radicamento in Italia. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 27 Cost., 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI e degli artt. 18-bis e 19 della legge n. 69/2005, lamentando che la consegna avrebbe compromesso la funzione rieducativa della pena.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché i motivi proposti sono diversi da quelli consentiti dalla legge e, comunque, manifestamente infondati. Il percorso argomentativo muove dalla delimitazione del perimetro del sindacato di legittimità.

L’art. 22 della legge n. 69/2005, nel testo modificato dal d.lgs. n. 10/2021, richiama i soli motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen. Non è quindi deducibile in cassazione il vizio di motivazione: la censura di travisamento della prova per omissione è, per questa sola ragione, inammissibile. La conclusione è sorretta dal richiamo a due precedenti della stessa sezione.

La Corte affronta poi, in via subordinata, il merito del radicamento. La valutazione dei giudici di appello non presenta vizi di motivazione apparente: la situazione fattuale prospettata era ontologicamente incompatibile con le stesse dichiarazioni del consegnando, che aveva riferito di essere giunto in Italia per far visita alla propria compagna.

Il passaggio centrale riguarda la successione normativa. L’art. 28 del d.lgs. n. 10/2021 prevede una disciplina transitoria che rende applicabile il testo previgente dell’art. 18-bis, comma 2, solo nei procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, la Corte di appello avesse già ricevuto il mandato di arresto europeo o la persona richiesta fosse già stata arrestata. Poiché il mandato reca la data del 5 marzo 2025, il rifiuto della consegna va valutato secondo i più stringenti parametri del nuovo art. 18-bis, che esige dimora o residenza in Italia da almeno cinque anni. Il criterio di collegamento è la trasmissione del mandato, non il tempo del commesso reato.

Sul piano probatorio il ricorrente non ha allegato né specificato da quanto tempo risieda o dimori in Italia. L’attestato di disponibilità all’assunzione a tempo indeterminato non giova: reca una data successiva all’arresto e conferma quindi le conclusioni dei giudici di merito. Manca la prova del radicamento protratto per il tempo minimo di legge, il che impedisce ex lege l’applicazione della previsione ostativa alla consegna. Le ulteriori deduzioni restano assorbite. All’inammissibilità seguono la condanna alle spese del procedimento e il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, fissata in via equitativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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