Reato continuato in executivis: necessaria la prova del disegno criminoso unitario (Cass. pen. Sez. VII n. 23231 del 23.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva esige un’approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita. Non è sufficiente valorizzare taluno soltanto di tali indici, ove i successivi reati risultino frutto di determinazione estemporanea. Grava sul condannato che invochi l’applicazione della disciplina del reato continuato l’onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non bastando il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all’identità dei titoli di reato.

Il Fatto

Il condannato propone istanza al giudice dell’esecuzione per il riconoscimento della continuazione tra reati giudicati con tre sentenze definitive. La Corte di appello di Catania, in funzione di giudice dell’esecuzione, respinge l’istanza con ordinanza del 20/11/2025.

Avverso il provvedimento il condannato ricorre per cassazione, deducendo un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 81 cod. pen. e contraddittorietà della motivazione. La questione giunge così davanti alla Corte suprema.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il motivo è versato in fatto, riproduttivo di profili già devoluti con l’istanza e vagliati in modo ineccepibile dal giudice dell’esecuzione, oltre che manifestamente infondato quanto al lamentato vizio di motivazione, che non si ricava dalla lettura dell’ordinanza impugnata.

Nel caso concreto, emerge dal provvedimento censurato che, se vi è omogeneità tra alcune condotte, una di esse integra il reato di maltrattamenti ai danni del coniuge, mentre il delitto di lesioni e il danneggiamento, giudicati con diversa pronuncia definitiva, riguardano altra persona offesa, con mera, parziale sovrapponibilità temporale delle condotte, commesse in contesti diversi e a danno di parti lese differenti.

Il primo provvedimento riguarda il reato di porto di coltello commesso nel 2011. L’ordinanza spiega con ragionamento lineare che non si tratta di oggetto utilizzato ai danni del coniuge del condannato, benché la condotta di maltrattamenti risulti accertata sino all’aprile 2022. Il giudice dell’esecuzione ha inoltre rilevato che non sono stati forniti elementi per reputare che, all’inizio delle condotte di maltrattamenti, il condannato avesse già programmato di portare con sé il coltello e di attuare la successiva vendetta.

La Corte richiama la costante giurisprudenza: Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017, secondo cui il riconoscimento del vincolo esige la verifica di concreti indicatori del medesimo disegno criminoso, non essendo sufficiente la presenza di taluno degli indici se i reati successivi risultino frutto di determinazione estemporanea. Richiama altresì Sez. I n. 35806 del 20/04/2016, sull’onere del condannato di allegare elementi specifici e concreti.

La prova del disegno criminoso unitario è stata dunque esclusa con motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi indicati. Da qui la declaratoria di inammissibilità, con condanna alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con oscuramento dei dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *