Attenuante della collaborazione e dichiarazioni non autoaccusatorie (Cass. pen. Sez. 1 n. 13896 del 16.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante a effetto speciale della collaborazione di cui all’art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. n. 286/1998, non è necessaria una chiamata in correità con dichiarazioni autoaccusatorie: l’imputato può limitarsi a descrivere ruoli e struttura dell’organizzazione criminale, offrendo una collaborazione reale e utile alle indagini, da valutare in base al suo patrimonio conoscitivo. La tardività delle dichiarazioni non è requisito normativamente richiesto per l’accesso al beneficio, né la decisività del contributo può essere intesa come sufficienza delle sole dichiarazioni a garantire gli scopi indicati dalla norma.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste aveva confermato la sentenza di primo grado che dichiarava la penale responsabilità di un imputato, in concorso con altri, per il delitto di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina pluriaggravato, condannandolo alla pena di cinque anni di reclusione ed euro 160.000 di multa. L’imputato era stato fermato subito dopo il valico confinario mentre viaggiava a bordo di un’auto da cui erano appena stati fatti scendere otto migranti irregolari; l’analisi del suo telefono aveva rivelato numerosi video documentanti trasporti analoghi.

Nel giudizio di merito l’imputato aveva reso ampie dichiarazioni in udienza preliminare, descrivendo ruoli e struttura dell’organizzazione dedita al traffico di migranti e indicando i nominativi dei vertici, ma i giudici di appello gli avevano negato l’attenuante della collaborazione ritenendo le sue dichiarazioni mere accuse eterodirette, generiche e prive di attendibilità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha dichiarato infondati i motivi di ricorso concernenti l’accertamento della responsabilità, ritenendo le argomentazioni della sentenza impugnata scevre da vizi logici e giuridici. In particolare, ha ritenuto non configurabile il travisamento probatorio prospettato dalla difesa in relazione alla provenienza dei video rinvenuti sul cellulare dell’imputato, valorizzando la circostanza che in uno di essi compariva il tag TikTok corrispondente al suo profilo personale.

La Corte ha invece accolto il motivo relativo al mancato riconoscimento dell’attenuante della collaborazione. Ha rilevato che la Corte territoriale aveva erroneamente preteso che le dichiarazioni collaborative fossero autoaccusatorie, escludendo il beneficio per il solo fatto che l’imputato aveva negato di far parte dell’organizzazione. Tale impostazione contrasta con il dato normativo, che richiede unicamente un aiuto concreto all’autorità nella raccolta di elementi di prova decisivi, senza esigere una forma qualificata di collaborazione.

La Cassazione ha inoltre censurato la valutazione della Corte territoriale laddove aveva ritenuto necessario il requisito della tempestività della collaborazione — non previsto dalla norma — e aveva interpretato il criterio della decisività delle dichiarazioni come se queste dovessero essere da sole sufficienti ad assicurare gli scopi indicati dalla legge. Ha richiamato sul punto la giurisprudenza consolidata secondo cui è sufficiente che l’imputato offra una collaborazione reale e utile alle indagini, pur senza fornire un contributo di per sé decisivo, da valutare in funzione del suo patrimonio conoscitivo. Ha infine rilevato una contraddizione nella sentenza impugnata, che aveva riconosciuto le attenuanti generiche valorizzando la confessione dell’imputato, per poi negare l’attenuante della collaborazione. La sentenza è stata annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trieste limitatamente al diniego della circostanza attenuante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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