Sequestro probatorio, legittimato al ricorso è chi ha subito la sottrazione (Cass. pen. Sez. II n. 41854 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel sequestro probatorio, il soggetto avente diritto alla restituzione del bene, legittimato a proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen. avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, si identifica in colui al quale il bene è stato sottratto con il sequestro, e non nel denunziante o querelante che ne affermi la proprietà. La persona offesa dal reato non figura nell’elenco dei soggetti legittimati. L’eventuale caducazione del vincolo impone la restituzione del bene a chi ne aveva la disponibilità, senza che in tale sede possa anticiparsi la soluzione di una controversia civile sulla proprietà.

Il Fatto

Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice del riesame, accogliendo la richiesta dell’indagata, annullava il decreto con cui il Pubblico Ministero aveva disposto il sequestro probatorio di documentazione e materiale informatico in relazione a plurime ipotesi di reato.

Avverso tale ordinanza la società datrice di lavoro delle persone indagate, costituitasi come persona offesa, proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi. La difesa dell’indagata depositava memoria chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione della ricorrente.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare e assorbente la questione della legittimazione a impugnare. L’art. 325 cod. proc. pen. individua tassativamente i soggetti che possono proporre ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen.: il pubblico ministero, l’imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione, oltre agli enti richiamati. In tale elenco non compare la persona offesa dal reato.

Il Collegio qualifica il sequestro in esame come mezzo di ricerca della prova, previsto dall’art. 253, comma 1, cod. proc. pen., e non come misura cautelare reale. Il vincolo ha natura precaria e esaurisce la propria funzione con la dimostrazione dell’ipotesi d’accusa, secondo il principio già affermato da questa Corte. Proprio per salvaguardare le proprie prerogative istituzionali il pubblico ministero è abilitato al regime impugnatorio.

Quanto alla persona che avrebbe diritto alla restituzione, la Corte richiama il proprio precedente (Sez. 5, n. 35370 del 2006), secondo cui la caducazione del vincolo impone la restituzione del bene alla libera disponibilità di colui al quale è stato sottratto, senza subordinarla a un’inversione dell’onere della prova sulla legittimità del possesso.

La ricorrente aveva dedotto che alcuni dispositivi in sequestro erano di sua proprietà. Il Collegio osserva che, ove risulti pacifica la proprietà, la restituzione va disposta in favore del soggetto ricorrente; diversamente il bene va restituito a chi ne aveva la disponibilità, non potendo il giudice anticipare la soluzione di una controversia civile (Sez. 2, n. 43424 del 2003). Nella specie la società si era limitata ad affermare, ma non a provare, la proprietà dei beni.

La Corte ribadisce quindi il principio di diritto già espresso da Sez. 2, n. 41107 del 2019 e dichiara inammissibile il ricorso per carenza di legittimazione, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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