Competenza funzionale monocratica del Presidente della Corte d’appello sul ricorso ex art. (Cass. pen. Sez. IV n. 36923 del 12.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, il ricorso avverso il provvedimento con cui il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione va proposto, ai sensi dell’art. 99, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, davanti al Presidente del tribunale o della corte d’appello cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto. La competenza a decidere si radica in capo al Presidente, in composizione monocratica, ovvero a un magistrato dallo stesso designato. La decisione adottata dalla corte d’appello in composizione collegiale integra violazione della competenza funzionale, rilevabile anche d’ufficio, con assorbimento delle censure di merito e annullamento senza rinvio del provvedimento.
Il Fatto
La Corte d’appello di Roma, in composizione collegiale, accoglieva il ricorso dell’imputato avverso il decreto con cui la stessa Corte aveva rigettato l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel procedimento di merito, ritenendo superato il limite massimo di reddito da parte dell’imputato e dei componenti del nucleo familiare. Sulla base della documentazione allegata, la Corte rilevava che il nucleo familiare, composto dall’imputato e da altri tre membri, era titolare di un reddito complessivo di € 15.899,00, rientrante nei parametri di € 12.838,01 oltre a € 1.032,91 per ciascun familiare, e disponeva l’ammissione al beneficio.
Avverso tale ordinanza proponevano ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia, deducendo la violazione degli artt. 76 e 92 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per omessa motivazione sul reddito del solo ricorrente e sul difetto di legittimazione passiva del Ministero. Il Procuratore generale concludeva per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
La Cassazione affronta preliminarmente il tema della competenza funzionale della corte d’appello in composizione collegiale a conoscere dell’opposizione proposta dall’imputato ai sensi dell’art. 99, comma 1, del TUSG. La disposizione stabilisce che, avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza, l’interessato può proporre ricorso davanti al Presidente del tribunale o al Presidente della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
Dal tenore letterale della norma discende che la competenza si radica in capo al Presidente, in composizione monocratica, ovvero a un magistrato dell’ufficio dallo stesso designato. Nel caso esaminato, la decisione era stata invece adottata dalla Corte d’appello penale in composizione collegiale, e non dall’organo monocratico previsto dalla legge.
Ne deriva la violazione della competenza funzionale, rilevabile anche d’ufficio, con il conseguente assorbimento delle censure esposte nel ricorso. La Corte richiama sul punto Sez. IV n. 44189 del 28/09/2012 e Sez. IV n. 37519 del 03/05/2017, che confermano l’impostazione.
L’ordinanza impugnata è pertanto annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti per l’ulteriore corso al Presidente della Corte d’appello di Roma, per consentire la delibazione del ricorso ex art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002 da parte dell’organo monocratico competente.
Nota della Redazione
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