Eccezione di decadenza rigettata in primo grado e appello incidentale necessario (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8848 del 03.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni, qualora un’eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o mediante un’enunciazione indiretta che ne sottenda chiaramente l’infondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all’esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale. Non è possibile il rilievo officioso ex art. 345, co. 2, c.p.c., per il giudicato interno formatosi ai sensi dell’art. 329, co. 2, c.p.c., né è sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., utilizzabile solo ove l’eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, in primo grado. La decadenza introdotta dall’art. 32, n. 4, lett. c), legge n. 183/2010 è sostanziale e sottoposta al divieto di rilievo officioso e alla necessaria eccezione di parte ex art. 2969 cod. civ.

Il Fatto

Una lavoratrice era stata dipendente di una società e poi di un’altra in virtù di una cessione di ramo d’azienda. Licenziata da quest’ultima per giustificato motivo oggettivo, adiva il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sostenendo la nullità del recesso, in quanto intimato a non domino per l’inopponibilità della cessione, asseritamente in frode alla legge.

Nella fase sommaria ex legge n. 92/2012 il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo fraudolenta la cessione. All’esito dell’opposizione, il medesimo Tribunale rigettava le domande, reputando la cessione effettiva e non in frode alla legge. La Corte d’Appello, accolta l’eccezione di decadenza riproposta dalla cedente, dichiarava illegittimo il licenziamento per difetto di repechage e condannava la cessionaria alla tutela obbligatoria. La lavoratrice ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 2909 cod. civ., 111 Cost., 324, 329, co. 2, e 436 c.p.c.: la Corte territoriale avrebbe accolto l’eccezione di decadenza benché il Tribunale l’avesse implicitamente rigettata in entrambe le fasi, con la conseguenza che la società avrebbe dovuto proporre reclamo incidentale. Il motivo è fondato.

La Corte richiama il proprio orientamento nomofilattico: se un’eccezione di merito è respinta in primo grado, in modo espresso o tramite un’enunciazione indiretta che ne sottenda la valutazione di infondatezza, la parte convenuta rimasta vittoriosa deve proporre appello incidentale. Non è ammesso il rilievo officioso per il giudicato interno ex art. 329, co. 2, c.p.c., né basta la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c., che opera solo quando l’eccezione non sia stata esaminata in prime cure. Sono citate Cass. sez. un. n. 11799/2017, Cass. n. 21264/2018 e Cass. ord. n. 9844/2022.

La Corte precisa poi che la decadenza ex art. 32 legge n. 183/2010 ha natura sostanziale (Cass. n. 24258/2016), con la conseguente necessaria eccezione di parte ex art. 2969 cod. civ., trattandosi di eccezione preliminare di merito e non di rito.

Nel caso di specie, entrambi i giudici delle due fasi di primo grado avevano esteso la cognizione alla frode alla legge, affermandola il primo ed escludendola il secondo. Il presupposto implicito ma necessario di tali accertamenti era il rigetto dell’eccezione di decadenza. Per sottoporre la questione alla Corte territoriale, la società cedente doveva dolersi di quel rigetto, sia pur implicito, con reclamo incidentale, anche condizionato. Onere non adempiuto.

La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Messina, in diversa composizione, per l’esame del primo motivo di reclamo, erroneamente ritenuto assorbito. Il secondo e il terzo motivo restano assorbiti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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