Riduzione della retribuzione nulla fuori dalle sedi protette anche senza demansionamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 8402 del 03.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina di cui all’art. 2103 cod. civ., come modificato dall’art. 3 d.lgs. n. 81/2015, secondo cui gli accordi individuali di modifica delle mansioni, del livello di inquadramento o della retribuzione possono essere stipulati, a pena di nullità, alle condizioni da esso previste e nelle sedi di cui all’art. 2113 cod. civ., si applica a tutte le ipotesi di accordo per la riduzione della retribuzione, anche se non ricorre un mutamento di mansioni o di livello di inquadramento. Ne consegue che la retribuzione, in quanto elemento essenziale del contratto individuale che, una volta pattuito, entra nel patrimonio del lavoratore, non può essere modificata in peius se non in sede protetta, indipendentemente dalla concomitante presenza di un demansionamento. Per gli accordi perfezionati prima dell’entrata in vigore della novella, invece, opera la disciplina dell’art. 2103 cod. civ. nel testo anteriforma, ancorata alla garanzia dell’equivalenza professionale.
Il Fatto
Un dirigente d’azienda conveniva in giudizio la società datrice di lavoro, deducendo di aver sottoscritto nel 2013, fuori dalle sedi protette, un accordo di riduzione della retribuzione, giustificato da una situazione di crisi finanziaria dell’impresa e destinato a scadere a fine 2014, ma di fatto prorogato sino al 2019. Il lavoratore ne chiedeva la nullità per lesione del principio di irriducibilità della retribuzione e, in subordine, il riconoscimento delle differenze retributive maturate dal gennaio 2015, oltre agli scatti di anzianità non corrisposti e al bonus per i risultati conseguiti nel 2017-2018.
Il Tribunale accoglieva solo parzialmente la domanda, riconoscendo esclusivamente il bonus. La Corte d’appello di Milano, adita dal lavoratore, accertava invece la nullità dell’accordo riduttivo, riconoscendo tutte le differenze retributive maturate sino a dicembre 2019 e gli scatti di anzianità. La società proponeva quindi ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il tema centrale della irriducibilità della retribuzione, evidenziando il mutamento interpretativo intervenuto a seguito della novella del 2015. Rispetto al tradizionale orientamento, che ricostruiva il principio quale corollario del divieto di assegnazione a mansioni inferiori, la versione novellata dell’art. 2103 cod. civ. — richiamando il precedente delle Sezioni Unite n. 26320/2024 — attribuisce alla tutela della retribuzione una dignità autonoma, sganciata dal demansionamento.
La Corte ha osservato che, se il legislatore ha imposto il ricorso alla sede protetta per ridurre la retribuzione quando cambiano le mansioni, tale garanzia deve essere rispettata a fortiori nel caso in cui le mansioni rimangano identiche. La validità dell’accordo riduttivo è ricollegata non all’oggetto del mutamento ma al quomodo della stipulazione, con la conseguenza che qualsiasi riduzione pattuita al di fuori delle sedi protette è nulla per difetto di forma e di assistenza.
Nel caso di specie, tuttavia, la Corte ha rilevato che l’accordo era stato stipulato il 7 marzo 2013 e aveva prodotto effetti sino al 23 giugno 2015, nella vigenza dell’art. 2103 cod. civ. anteriforma, essendo la novella entrata in vigore il 24 giugno 2015. La motivazione della Corte d’appello, incentrata esclusivamente sull’applicazione del testo novellato, risultava pertanto errata, con conseguente accoglimento del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo, concernente l’interpretazione del patto in relazione alla compensazione, è stato dichiarato assorbito. Il terzo motivo, relativo agli scatti di anzianità, è stato invece dichiarato inammissibile, in quanto la società aveva contrapposto una diversa interpretazione della contrattazione collettiva senza specificare i canoni ermeneutici violati e le ragioni dell’insufficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.