Contributi lavoratori spettacolo: inammissibile l’impugnazione tardiva del bando e infondato il ricorso dei lavoratori intermittenti (TAR Lazio n. 10518 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per tardività, l’impugnazione del bando di concorso proposta oltre il termine di decadenza di sessanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso o, comunque, dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, quando la lesione sia già attuale e conoscibile. La platea dei beneficiari di un contributo economico, definita direttamente dalla legge, è tassativa e non può essere estesa dall’Amministrazione, priva di discrezionalità in ordine alle tipologie contrattuali ammesse. Il lavoratore intermittente a tempo indeterminato non è assimilabile al lavoratore a tempo determinato e non può vantare un legittimo affidamento sull’assegnazione di un beneficio per il quale difetta ab origine il requisito di partecipazione.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte di un gruppo di dipendenti del settore spettacolo con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, del decreto direttoriale con cui l’Amministrazione aveva annullato l’assegnazione e il pagamento di un contributo economico a loro favore, già determinato con un precedente provvedimento. Il diniego derivava dalla circostanza che i beneficiari, in quanto titolari di contratto a tempo indeterminato, non rientravano nella categoria dei lavoratori a tempo determinato individuata dalla normativa di riferimento. I ricorrenti hanno impugnato sia il provvedimento di revoca sia, in via derivata, il decreto ministeriale che disciplinava il riparto del fondo, lamentando la violazione del legittimo affidamento, il difetto di motivazione e la disparità di trattamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente scrutinato l’eccezione di inammissibilità sollevata dall’Amministrazione, accogliendola con riferimento ai motivi di ricorso diretti contro la disciplina del bando. I giudici hanno rilevato che la disposizione che limitava l’accesso al contributo ai soli lavoratori a tempo determinato era conoscibile sin dalla pubblicazione dell’avviso, avvenuta in data antecedente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. I ricorrenti, consapevoli della propria esclusione, avrebbero dovuto impugnare tempestivamente la lex specialis, mentre la notifica del ricorso è avvenuta solo successivamente, oltre il termine di sessanta giorni previsto a pena di decadenza. Tale parte del gravame è stata pertanto dichiarata inammissibile.
Nel merito, il Tribunale ha respinto le residue censure, affermando l’impossibilità di equiparare il lavoro intermittente a tempo indeterminato alla categoria dei lavoratori a tempo determinato. La platea dei beneficiari, individuata direttamente dalla legge, è stata ritenuta tassativa, senza che residuasse in capo alla Direzione generale competente alcun potere discrezionale per estenderla. La temporaneità della prestazione lavorativa è stata considerata elemento qualificante e indefettibile del rapporto di lavoro contemplato dalla disciplina del contributo, con la conseguenza che i ricorrenti difettavano del requisito fondamentale di partecipazione.
Quanto al legittimo affidamento, il Collegio ha escluso che possa configurarsi a fronte della carenza originaria del requisito, rilevando che l’assegnazione provvisoria era avvenuta sulla base di erronee autodichiarazioni e che il provvedimento di assegnazione prevedeva espressamente la facoltà di revoca a seguito di verifiche. La decisione ha infine richiamato la giurisprudenza formatasi su contenziosi analoghi, secondo cui l’Amministrazione non disponeva di alcun margine di valutazione in ordine alle tipologie contrattuali riconducibili alla previsione del bando, essendo preminente il criterio letterale di interpretazione degli atti amministrativi. Per queste ragioni, il ricorso è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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