Sospensione pregiudiziale solo se l’accertamento penale condiziona il civile (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24302 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione necessaria del processo civile, ai sensi degli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Non è sufficiente che nei due processi rilevino i medesimi fatti storici, occorrendo che l’effetto giuridico dedotto in ambito civile sia normativamente collegato alla figura di reato oggetto dell’imputazione. La verifica della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato ex art. 2094 cod. civ., in sede di opposizione allo stato passivo, non è condizionata dall’esito di un procedimento penale per bancarotta fraudolenta fondato sulla dedotta simulazione del medesimo rapporto: la comune rilevanza dei fatti non integra la dipendenza tecnica richiesta dalla legge. È inoltre inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., miri in realtà a sovvertire il prudente apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
Il Fatto
Una lavoratrice proponeva opposizione allo stato passivo del fallimento della società, ai sensi degli artt. 98 e 99 l. fall., avverso l’esclusione del credito insinuato in via tardiva per complessivi euro 57.731,13, richiesto in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1, cod. civ. a titolo di retribuzioni arretrate e trattamento di fine rapporto. La Curatela eccepiva la simulazione del rapporto di lavoro, richiamando le risultanze di un procedimento penale pendente per bancarotta fraudolenta, nel quale si ipotizzava la distrazione di somme corrisposte a titolo di retribuzione in assenza di prestazione lavorativa.
Il Tribunale rigettava l’istanza di sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. e, nel merito, respingeva l’opposizione, ritenendo fondata l’eccezione di simulazione del rapporto, escludendo l’ammissibilità delle prove orali e la rilevanza della documentazione prodotta, anche per asserita mancanza di data certa opponibile alla Curatela. Avverso tale decreto la lavoratrice proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo, relativo alla mancata sospensione del giudizio per pregiudizialità penale. Richiamando il proprio consolidato orientamento, ha ribadito che la sospensione necessaria può essere disposta solo quando una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile. Nel caso di specie, l’effetto giuridico dedotto in ambito civile — la sussistenza del rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2094 cod. civ. — non è collegato nei suoi presupposti giuridici alla figura di reato contestata (bancarotta per distrazione), pur essendo comuni ai due procedimenti i fatti storici che li sostanziano. La mera comunanza dei fatti non integra, quindi, la dipendenza tecnica richiesta dagli artt. 295 cod. proc. civ., 654 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen.
Quanto al secondo motivo, concernente la violazione dell’art. 2704 cod. civ. per la ritenuta mancanza di data certa della documentazione prodotta, la Corte ne ha dichiarato la inammissibilità per difetto di specificità. Il motivo non si confrontava con l’effettiva ratio della decisione, che non si era limitata alla rilevazione in limine dell’assenza di data certa su taluni documenti, ma aveva affrontato nel merito la questione della simulazione assoluta del rapporto di lavoro. La questione della certezza della data non aveva quindi assunto un ruolo decisivo nella ricostruzione del quadro probatorio: quand’anche la data di formale sottoscrizione fosse stata certa, non sarebbe venuto meno il giudizio di totale simulazione di quel dato documentale, che rappresenterebbe pur sempre il negozio simulato.
La Corte ha altresì escluso che il Tribunale avesse ecceduto i poteri officiosi, valorizzando legittimamente le dichiarazioni rese in sede penale dall’ex amministratore e dai dipendenti della società fallita. Ha richiamato il principio per cui il giudice del merito valuta l’efficacia sintomatica dei fatti noti nella loro convergenza globale, e il suo apprezzamento, se sostenuto da motivazione adeguata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti rispettivamente la mancata ammissione della prova testimoniale e l’erronea valutazione della prova documentale, sono stati dichiarati inammissibili. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 20867 del 2020, secondo cui la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. è deducibile solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre è inammissibile la doglianza che miri a sovvertire il giudizio di merito sulla maggiore forza di convincimento attribuita ad alcune prove piuttosto che ad altre, attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese e declaratoria dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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Nota della Redazione
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