Comportamento concludente del datore e applicazione di fatto del CCNL (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7203 del 18.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il contratto collettivo di diritto comune è efficace, sul piano soggettivo, nei confronti delle parti che vi abbiano prestato adesione espressa o implicita. La protratta e non contestata applicazione di fatto di un contratto collettivo all’interno di una medesima impresa, nei confronti di centinaia di lavoratori assunti con contratti regolati dal medesimo CCNL, integra un comportamento concludente con valore negoziale, dal quale sorge a carico del datore l’obbligo di rispettare lo stesso contratto anche verso i nuovi assunti che ne abbiano richiesto l’applicazione. L’art. 2070 cod. civ. non opera più, quale criterio di individuazione della sfera soggettiva, rispetto alla contrattazione collettiva di diritto comune, salvo il residuo caso del secondo comma e il rispetto dell’art. 36 Cost.; l’individuazione della disciplina collettiva applicabile va condotta con le regole dei contratti in generale, mediante l’indagine della volontà delle parti.
Il Fatto
Due lavoratori, dipendenti di una società in house del Comune di Roma assunti con il CCNL Multiservizi, chiedono l’accertamento del diritto all’inquadramento nel terzo livello del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, già applicato dall’azienda in via di fatto a diverse centinaia di dipendenti assunti in precedenza, con condanna al pagamento delle differenze retributive.
Il Tribunale rigetta la domanda e la Corte d’appello di Roma conferma il rigetto, ritenendo corretta l’applicazione del CCNL Multiservizi in base all’attività effettivamente svolta. I lavoratori ricorrono per cassazione. In corso di causa il medesimo CCNL Terziario viene applicato anche ai ricorrenti con decorrenza da novembre 2023.
La Motivazione della Corte
La Corte accoglie il ricorso e muove da un dato pacifico: la società, azienda in house, non esercita distinte attività di impresa, avendo il proprio statuto un oggetto sociale unitario. La Corte d’appello ha quindi travisato la domanda, decidendo la causa come se i ricorrenti avessero invocato il criterio merceologico delle attività svolte, mentre la causa petendi poggiava sull’unica attività d’impresa e sul comportamento concludente della datrice.
Il richiamo dell’art. 2070 cod. civ. è erroneo. La mai superata ricostruzione civilistica delle relazioni sindacali, avviata dalle Sezioni Unite n. 2665 del 1997, ha stabilito che il primo comma dell’art. 2070 non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune, la quale vincola gli iscritti alle associazioni stipulanti e chi vi abbia prestato adesione. Il secondo comma residua solo quando l’imprenditore svolga distinte attività economiche ed sia iscritto alle rispettive associazioni.
Ne consegue che l’individuazione della disciplina collettiva va fatta con le regole dei contratti in generale, attraverso l’indagine della volontà delle parti, desumibile anche dalla protratta e non contestata applicazione di fatto del contratto. Il datore non iscritto ad alcuna associazione stipulante resta vincolato per effetto della costante applicazione del CCNL Terziario a tutti gli assunti in precedenza, mentre i lavoratori hanno prestato adesione con la domanda giudiziale.
Sul piano dell’onere della prova, poiché non è contestata l’applicazione costante del CCNL Terziario prima dell’assunzione dei ricorrenti, questi non erano tenuti a dimostrare l’inquadramento in ragione dell’attività svolta. La reiterata applicazione del contratto configura comportamento concludente con valore negoziale. La Corte cassa con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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