Inammissibili in Cassazione le censure sulla qualifica superiore basate su riesame prove (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31356 del 01.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di attribuzione della qualifica superiore al lavoratore, le censure che contestano l’identificazione della fattispecie contrattuale collettiva e l’accertamento delle esigenze sostitutive si risolvono in una richiesta di riesame delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Il vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza e non dal riesame degli atti di causa. La selezione e la valutazione delle prove idonee a dimostrare il fatto rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, non sindacabile in Cassazione. La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile come vizio di legittimità solo se il giudice ha dichiarato di non osservare la regola di diritto o ha giudicato su prove disposte d’ufficio fuori dai propri poteri.
Il Fatto
Un lavoratore ha agito in giudizio nei confronti della società datrice di lavoro per ottenere il riconoscimento del diritto all’inquadramento nel livello 2/B del CCNL di categoria, con le mansioni di addetto al porter, a decorrere dall’agosto 2013, e il trattamento economico correlato alle superiori mansioni svolte nel periodo successivo.
Il Tribunale di Trani ha accolto la domanda. La Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello della società, confermando il riconoscimento della qualifica superiore e delle differenze retributive. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi; il lavoratore resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società deduce l’errata identificazione della fattispecie prevista dal CCNL di riferimento e il travisamento della valutazione delle prove documentali. Sostiene che l’art. 16 del CCNL distingue due ipotesi: lo svolgimento di mansioni superiori per ragioni sostitutive, ammesso senza limiti temporali, e lo svolgimento in assenza di tali ragioni, consentito per un massimo di novanta giorni, superato il quale l’assegnazione diventa definitiva. La sentenza impugnata avrebbe confuso le due fattispecie, scartando in modo sbrigativo l’esistenza delle ragioni sostitutive, provate invece dalle buste paga e dalle testimonianze.
La Corte dichiara il motivo inammissibile. Le censure, al di là della rubrica e del richiamo a un insussistente travisamento delle prove, mirano in realtà a una rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti sottesi all’attribuzione della qualifica superiore. Quanto alle buste paga, la ricorrente non le riproduce in ricorso e la censura è manifestamente volta alla rivalutazione dei fatti e delle prove, deferibile alla Corte solo nei limiti del vizio di motivazione, che deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza.
Anche la tesi della Corte territoriale sulla dimostrazione delle esigenze sostitutive tramite il deposito degli ordini scritti non viola alcuna norma di legge né la fattispecie del CCNL, poiché l’identificazione della fattispecie passa attraverso il consueto ragionamento probatorio, che la censura mira in realtà a infirmare.
Con il secondo motivo la società denuncia la mancata valutazione delle prove testimoniali, con violazione degli artt. 115 e 132 c.p.c. Il motivo è anch’esso manifestamente inammissibile, tanto più in una fattispecie di doppia conforme, in cui opera la preclusione di cui all’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c. Il potere di selezionare e valutare le prove spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. La violazione dell’art. 115 c.p.c. non è poi dedotta secondo l’insegnamento nomofilattico, che ne consente la denuncia solo se il giudice ha dichiarato di non osservare la regola di diritto o ha giudicato su prove disposte d’ufficio fuori dai propri poteri. Non ricorrono infine i vizi di motivazione, configurabili solo se la motivazione è totalmente mancante, meramente apparente o manifestamente contraddittoria.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese di lite e con distrazione in favore del difensore del controricorrente.
Nota della Redazione
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