Retribuzione di risultato medici ambulatoriali: necessaria procedura sindacale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12167 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La retribuzione di risultato degli specialisti ambulatoriali, prevista dall’art. 39 dell’ACN per la specialistica ambulatoriale, non costituisce voce retributiva che trae titolo direttamente dall’accordo collettivo nazionale, ma presuppone un’espressa volontà negoziale attuativa. Essa richiede la previa individuazione formale del fondo programmi e progetti, la fissazione degli obiettivi e degli indicatori concordati con le organizzazioni sindacali, nonché la verifica periodica dei risultati raggiunti. In difetto di tale procedura, resta escluso ogni potere unilaterale del datore di lavoro di riconoscere o rideterminare il compenso. La verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all’art. 41 ACN, rilevante ai fini della quota variabile, è cosa diversa dall’attività svolta nei progetti finalizzati che dà titolo alla retribuzione di risultato.
Il Fatto
I ricorrenti, tutti medici specialisti ambulatoriali legati all’Azienda sanitaria da singoli contratti individuali regolati dall’ACN, hanno adito il Tribunale per sentir accertare il diritto alla retribuzione di risultato per il biennio 2015/2016, con condanna dell’Azienda al pagamento.
Il Tribunale ha accolto in parte, riconoscendo l’emolumento per il solo anno 2015. L’Azienda ha proposto appello, sostenendo che gli obiettivi richiamati da una propria delibera rientrassero tra quelli già remunerati con la quota variabile e che nessun accordo sindacale era stato sottoscritto per il triennio 2015-2017. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame e rigettato le domande, escludendo la sussistenza del presupposto costitutivo del diritto. I medici hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal quadro normativo: il rapporto specialistico ambulatoriale è disciplinato dall’art. 8 del d.lgs. n. 502/1992 e dagli accordi collettivi, che definiscono la struttura del compenso. L’art. 41 ACN articola il trattamento economico in quota oraria e quota variabile, destinata al raggiungimento di standard organizzativi e di processo. L’art. 39 ACN disciplina invece i programmi e progetti finalizzati, demandando all’Accordo Attuativo Aziendale l’individuazione delle prestazioni, degli obiettivi e delle modalità di remunerazione, con verifica periodica fondata su indicatori concordati.
Su questa base il Collegio distingue nettamente i due piani. Il raggiungimento degli obiettivi rilevanti per la quota variabile, che fa parte del trattamento economico di base, è cosa diversa dall’attività svolta nei progetti e programmi specifici, cui soltanto è connessa la retribuzione di risultato. Quest’ultima presuppone una previa individuazione formale del fondo e una positiva verifica dei risultati demandata alle parti sociali.
Il primo motivo, incentrato su asserita contraddittorietà della motivazione, è infondato: non emerge alcun vizio rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite n. 8053/2014 e dalle successive Sezioni Unite n. 9558/2018 e n. 34476/2019.
Il secondo motivo è inammissibile: la doglianza di errore di percezione oppone alla lettura del giudice di merito una diversa interpretazione della delibera aziendale, senza denunciare la violazione dei canoni ermeneutici, e non integra violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.
Il terzo motivo è infondato. L’art. 39 ACN impone che gli obiettivi annuali e gli indicatori di valutazione siano fissati d’intesa con le organizzazioni sindacali. Nella specie la Corte territoriale ha accertato che per il 2015 non vi fu alcun atto aziendale di costituzione e quantificazione del fondo premialità, né alcuna verifica degli obiettivi: la procedura sindacale non fu rispettata.
Il quarto motivo, che invoca l’art. 1359 cod. civ., non coglie la ratio decidendi. La Corte ribadisce che, in assenza dei passaggi normativamente previsti, va escluso ogni potere unilaterale di determinazione del compenso, in linea con quanto affermato per il pubblico impiego contrattualizzato (Cass. n. 31387/2019; Cass. n. 17226/2020). Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.