Prescrizione contributi Gestione commercianti decorre dal saldo dichiarazione redditi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 11216 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contributi previdenziali c.d. a percentuale dovuti alla Gestione commercianti, la prescrizione decorre non dal momento fissato per il versamento dei contributi sul minimale di reddito, bensì dal momento in cui spira il termine per il versamento a saldo delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi. Il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva è la produzione del reddito da parte del lavoratore autonomo, ma la decorrenza del termine prescrizionale dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta, secondo il principio generale di cui all’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935. L’art. 18, d.lgs. n. 241/1997 àncora i versamenti a saldo e in acconto agli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Il Fatto

Con sentenza depositata il 23.6.2021, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva dichiarato prescritto il credito per contributi a percentuale dovuti alla Gestione commercianti e fatto valere dall’INPS nei confronti di un lavoratore autonomo, con riferimento ai redditi prodotti nel 2011.

Avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura. Il lavoratore è rimasto intimato. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale e il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di censura denuncia la violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione agli artt. 3, comma 9, l. n. 335/1995, 1, l. n. 233/1990, 3-bis, d.l. n. 384/1992 (conv. con l. n. 438/1992), 18, d.lgs. n. 241/1997, 2, d.l. n. 63/2002 (conv. con l. n. 112/2002), 17, d.P.R. n. 435/2001 e al d.P.C.M. 6.6.2012. La Corte di merito aveva ritenuto che la prescrizione decorresse dalla scadenza del termine per il pagamento dei contributi sul minimale di reddito.

La Corte ritiene il motivo fondato. Ha da tempo chiarito che, in tema di contributi a percentuale, pur essendo il fatto costitutivo dell’obbligazione contributiva costituito dall’avvenuta produzione di un determinato reddito da parte del lavoratore autonomo, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall’ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento.

Tale lettura è coerente con il principio generale di cui all’art. 55, r.d.l. n. 1827/1935, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui i singoli contributi dovevano essere versati, come affermato da Cass. n. 27950 del 2018. L’art. 18, d.lgs. n. 241/1997 stabilisce che i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Il versamento del saldo, termine più avanzato da cui, non considerando gli acconti, si può ipotizzare la decorrenza della prescrizione, era fissato dall’art. 17, comma 1, d.P.R. n. 435/2001, nel testo ratione temporis vigente, al 16 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione dei redditi, cioè l’anno successivo a quello in cui i redditi sono stati prodotti. Erroneamente, pertanto, i giudici territoriali hanno ancorato la decorrenza della prescrizione alla data prevista per il versamento dei contributi sul minimale, essendo in questione la contribuzione dovuta sull’eccedenza rispetto al minimale e calcolata in percentuale sul reddito complessivamente prodotto per l’anno 2011.

Anche a prescindere dal differimento al 9.7.2012 operato dall’art. 1, d.P.C.M. 6.6.2012, risulta evidente che alla data del 30.5.2017, in cui pacificamente pervenne l’atto interruttivo, il termine quinquennale di cui all’art. 3, comma 9, l. n. 335/1995 non era spirato. Il ricorso va quindi accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto enunciato e provvederà sulle spese del giudizio di cassazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *