Retribuzioni post conversione del termine: non ripetibili e autonoma statuizione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4630 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice del gravame che, in sede di rinvio, si pronunci sulla conversione del contratto a termine deve statuire in modo autonomo sulla domanda volta al conseguimento delle retribuzioni maturate dopo la declaratoria di conversione del rapporto. Tale questione non può ritenersi assorbita nella statuizione di condanna alla restituzione dell’eccedenza rispetto alle somme già versate. L’art. 32, commi 5, 6 e 7, della l. n. 183 del 2010, alla luce dell’interpretazione adeguatrice della Corte costituzionale n. 303 del 2011, configura un’indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo intermedio, dalla scadenza del termine alla sentenza di conversione. Ne consegue che, successivamente a detto periodo, la retribuzione è dovuta e non è ripetibile.
Il Fatto
La lavoratrice aveva adito il giudice del lavoro lamentando la nullità del termine apposto al contratto stipulato nel 2001. Il Tribunale aveva accertato la nullità e disposto la conversione del rapporto, riconoscendo le retribuzioni maturate dalla messa in mora sino al ripristino del rapporto. La società, in sede di rinvio, è stata condannata al pagamento dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, pari a otto mensilità.
La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva condannato la lavoratrice alla restituzione dell’eccedenza tra quanto liquidato e la somma netta percepita in forza della provvisoria esecutorietà della pronuncia di primo grado. Avverso tale decisione la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, tra loro strettamente correlati. La questione centrale attiene alla sorte delle retribuzioni maturate dopo la declaratoria di conversione del rapporto: se esse siano assorbite nella statuizione sull’indennità forfetizzata o richiedano una pronuncia specifica.
Quanto al primo motivo, la Corte rileva che il giudice del gravame ha omesso di statuire sulla domanda volta al conseguimento delle retribuzioni con decorrenza dalla declaratoria di conversione. Si tratta di questione avente una propria autonoma rilevanza, insuscettibile di essere assorbita nella statuizione di condanna alla ripetizione dell’eccedenza. La Corte richiama sul punto Cass. n. 15208 del 2020 e, in senso conforme, Cass. n. 19967 del 2021: l’applicazione dello ius superveniens non consente di ritenere assorbita la questione attinente alla spettanza delle retribuzioni maturate dopo la sentenza di conversione, in relazione alla quale è richiesta una specifica statuizione.
Quanto al secondo motivo, il giudice del gravame, nel condannare la lavoratrice alla restituzione dell’importo percepito in eccedenza, ha ritenuto ripetibili — in difetto di alcuna motivazione — anche le somme percepite successivamente alla declaratoria di conversione. Ciò in violazione dell’insegnamento di Cass. n. 13045 del 2020, secondo cui l’indennità ex art. 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183 del 2010 è forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine nel periodo cosiddetto intermedio, sicché successivamente a detto periodo la retribuzione è dovuta e non è ripetibile. Il Collegio richiama altresì l’interpretazione adeguatrice offerta dalla Corte costituzionale n. 303 del 2011.
L’accoglimento dei primi due motivi implica la cassazione della sentenza impugnata, il rinvio ad altro giudice e un nuovo regolamento delle spese in conformità ai criteri normativamente stabiliti: ciò assorbe il terzo motivo, che censurava la liquidazione delle spese per tutti i gradi del giudizio.
La sentenza è pertanto cassata con rinvio, per nuovo esame, alla Corte d’Appello di Bologna in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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