Progressione economica orizzontale matura prima del pensionamento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4631 del 21.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di progressione economica orizzontale nel comparto Agenzie fiscali, il diritto all’avanzamento di fascia retributiva matura con la decorrenza retroattiva fissata dalle parti collettive al 1° gennaio di ciascun anno, in correlazione con le funzioni corrispettiva e premiale dell’istituto. La sola finalità incentivante non giustifica l’introduzione del requisito implicito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria finale. Tale condizione, non prevista dalla contrattazione collettiva, si risolve in un requisito aleatorio e non è desumibile dalla disciplina degli artt. 82, 83, 84 e 85 del CCNL 28.5.2004. Ne consegue che il dipendente collocato in quiescenza nelle more dello svolgimento della procedura selettiva, già utilmente inserito in graduatoria, conserva il diritto maturato.
Il Fatto
Diversi dipendenti dell’allora Agenzia del Territorio erano stati esclusi dalle procedure selettive per la progressione economica orizzontale perché collocati in quiescenza nel corso del loro espletamento. Avevano quindi agito davanti al giudice del lavoro per il riconoscimento del relativo diritto, ottenendo esito favorevole in primo grado.
La Corte d’Appello di Palermo confermava la decisione, ritenendo che la finalità premiale caratterizzi la progressione e che il diritto si consolidi dalla data di decorrenza dell’avanzamento, senza che la permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria possa operare come requisito implicito. L’Agenzia delle Entrate, subentrata nel rapporto, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal terzo motivo, cui riconosce priorità logica e giuridica. L’Agenzia aveva contestato il difetto di integrazione del contraddittorio per la mancata impugnazione della statuizione di primo grado sul punto. La Corte ricorda che la questione è esaminabile anche d’ufficio in cassazione. Richiama quindi l’indirizzo secondo cui, anche in caso di litisconsorzio necessario, non va fissato termine per l’integrazione quando il ricorso sia inammissibile o infondato ictu oculi.
La Corte estende tale principio per identità di ratio alla fattispecie. Poiché il giudizio ha ad oggetto proprio le progressioni contemplate nell’accordo sindacale del 2015, che ha disposto lo scorrimento totale delle graduatorie 2010 delle Agenzie fiscali, un’eventuale integrazione non recherebbe alcun vantaggio concreto alle parti pretermesse. Il giudice deve adottare interpretazioni processuali che non comportino dispendio di risorse, in ossequio alla ragionevole durata del processo e all’economia processuale.
Nel merito, il primo e il secondo motivo, strettamente connessi, sono valutati congiuntamente e ritenuti infondati. La Corte dà continuità ai principi già espressi con Cass. n. 26934/2022 e Cass. n. 818/2023. La disciplina collettiva assegna ai passaggi di fascia plurime funzioni concorrenti: compensare la flessibilità di impiego, riconoscere il grado di abilità acquisito e promuovere miglioramenti dell’efficienza dei servizi.
La decorrenza retroattiva al 1° gennaio di ciascun anno sarebbe ingiustificata se la progressione avesse il solo scopo di promuovere prestazioni future rispetto alla conclusione della procedura. L’intento delle parti collettive è neutralizzare le sfasature temporali legate ai tempi di stipula del contratto integrativo e di svolgimento delle selezioni, legando l’avanzamento ai miglioramenti già realizzati.
Ne deriva l’infondatezza dell’ulteriore requisito della permanenza in servizio alla data di approvazione della graduatoria. I principi trovano applicazione anche nella fattispecie, dove i lavoratori erano stati espunti dalla graduatoria approvata con provvedimento del 29.11.2012 e successiva rettifica, pur essendo collocati in posizione utile. Il ricorso è dunque rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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